Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi


CAPITOLO SESTO

IL CASO DI DANTA DI CADORE

6.1 La storia di Danta e delle sue Regole



vedi anche una galleria di immagini

Di questo paese, appartato e disteso su un altopiano a 1400 metri di altezza, si sa che era una minuscola comunità, costituita da pochi casolari chiamato Anavanta, esistente già nel decimo secolo in località Stalmarigo, tra Tabiarel e il campo sportivo, verso il Monte Piedo (Col di Piedo a 1739 metri di altezza; quest’ultima elevazione riceve il suo nome dal sottostante Piedo, citato in un documento dell’anno 1600 come “Regola di Piedo”: questa, in effetti, era anticamente una Regola autonoma poi soppressa ma certamente ancora esistente nel 1665).

Il termine Stalmarigo significava “dove sta il Marigo” il quale ricopriva la figura del Caporegola o Sindaco del tempo.

Su quell’accogliente pianoro protetto da una fitta boscaglia, un gruppo di fuggiaschi trovò un ottimo nascondiglio per scappare dai barbari che dalla Val Punteria si spostavano verso il Friuli.

Secondo gli studiosi, questi antenati dei dantini erano profughi di interi nuclei famigliari saliti lassù da S. Nicolò, da S. Stefano e dal Comelico Superiore.

Il toponimo Anavanta sta per “davanti” e rappresenta la posizione di quella zona, appunto, rispetto alle altre situate all’estremo lembo sulla confluenza del fiume Padola col Piave.

Il nome Danta risulta anche su altri documenti, come ad esempio su quello datato 30 settembre 1271 in cui, un certo Dituino De Anta, compare come testimone in un atto di donazione stipulato a Tresaga di S. Stefano.

Altre testimonianze vengono dal prof. Gabbiani il quale scrive: “Certamente Danta esisteva nel 1271, quando un dantino fa testamento, ma i dantini sono capitati a Danta ancora inesistente come paese, andando a pascolare prima e poi a fermarsi e costruire case, provenendo da Candide dal Comelico Inferiore.

Lassù trovano pascolo per il bestiame e vi si stabilirono le famiglie provenienti da Comelico Superiore, cioè le famiglie Doriguzzi e Maddalin e quelle da Comelico Inferiore, cioè S. Nicolò e S. Stefano, le altre, Mattea, Menia e Tosi” e poi un’altra testimonianza perviene da il Da Ronco il quale rileva che “Danta esisteva prima del 1300 e si chiamava Anta”.

L’economia era esclusivamente rurale come nel resto del Comelico ed era basata su antichissimi usi.

Sulla base di questo fatto cominciarono a definirsi e a precisarsi quelle tipiche istituzioni di autonomia e libertà di origine longobarda che furono le Regole, con i Marighi, i Laudatori e i Saltari e con gli Statuti chiamati Laudi (quello di Danta conteneva ventiquattro capitoli e risale al 1575), rigorosi e minuziosi nel fissare diritti e doveri di tutti i regolieri, coloro cioè che della Regola facevano parte.

Le cariche erano tutte elettive a “rodolo”, cioè a turno ed erano obbligatorie, i renitenti potevano essere puniti anche con la demolizione della casa.

Il territorio di Danta era ed è tuttora caratterizzato da una estesa zona boschiva la quale per la quasi totalità appartenente alla Regola, alle famiglie cioè che compongono il paese, che sono originarie dello stesso; essa era una associazione la cui gestione veniva suddivisa in lotti dette “vise”.

Si distinguevano i boschi in “visa da fogolar” per la legna da ardere, in “visa da dassa e zema” per il rifabbrico, “visa da lavine” a salvaguardia delle frane e in “visa” per le chiese.

Si costruirono poi più estese strutture organizzative e le Regole si associarono nei “Comun”, questi nei Centenari e questi infine nella Magnifica Comunità Cadorina la quale, nel 1335, si diede il suo primo Statuto, fondato su quello concesso un secolo prima dai Caminesi.

Due erano i Centenari del Comelico: quello di Comelico Superiore, coi Comuni di Candide e di S. Nicolò, e quello del Comelico Inferiore, coi Comuni di S. Stefano, S. Pietro e Casada.

Danta era divisa in Mezza Danta di Sopra, che apparteneva al Comune di S. Nicolò e in Mezza Danta di Sotto, che apparteneva al Comune di Casada.

Inizialmente il criterio della divisione fu il “tolpo” della fontana ma poi, in seguito, si stabilì di assegnare alla prima le famiglie Doriguzzi e Maddalin e alla seconda le famiglie Mattea, Menia e Tosi.

Le due Danta si riunirono quando, ceduta agli Asburgo la Repubblica Veneta, cessava l’autonomia del Cadore coi suoi Centenari e fu spartito il Comelico nei tre Comuni di S. Stefano, S. Pietro e S. Nicolò.

Le due Regole di Danta furono attribuite quasi interamente a quest’ultimo come unica Regola o frazione, con tutta probabilità, denominata “Regola di Tutta Danta”.

Gli unici beni che non confluirono in questa Regola furono i beni promiscui della Valle Visdende, che invece ricaddero sulle famiglie Menia, Mattea e Tosi le quali costituirono la Regola di “Mezza Danta”.

Quando furono istituiti i Comuni che ricalcavano il modello amministrativo francese, Danta ottenne il municipio nel 1806, ma dopo due anni dovette restituire il mandato comunale non potendo sopportare le spese che ne derivavano e passò sotto il Comune di S. Nicolò e lì rimase anche quando, partito Napoleone, tornarono gli austriaci [53]

Solamente nel 1843 Danta divenne Comune e questo grazie soprattutto all’impegno del suo poeta-contadino Antonio Doriguzzi Rossin il quale, sostenuto dall’unanimità dei dantini che vedevano in lui il patrocinatore dei loro interessi sia morali che materiali e lo consideravano il loro paladino, avvertì la necessità di conquistare l’autonomia amministrativa di Danta, nel desiderio di staccare il paese dal vincolo municipale di S. Nicolò.

Il 30 luglio 1843 arrivò a Danta la notizia che il governo austriaco di Venezia aveva concesso la separazione da S. Nicolò.

Erano trascorsi due anni da quando il Rossin con Doriguzzi Melchiorre, avevano iniziato la battaglia per l’autonomia amministrativa.

Iniziò così il processo di emancipazione alla quale molti dantini avevano guardato come una conquista quasi irraggiungibile.

Mai nessuno era riuscito a portare a termine quei propositi, che, anche per gelosia campanilistica, molti notabili dei paesi vicini giudicavano velleitari e valeva il parere che Danta, essendo un piccolo e sperduto paese di montagna, non avrebbe potuto suscitare attenzioni ed interessi economici, politici e sociali.

L’autonomia amministrativa significò un nuovo e rassicurante sistema di vita sociale, un’assunzione di responsabilità che avrebbe messo alla prova l’intelligenza dei dantini i quali comunque fin dal Cinquecento, si erano dati delle precise regole con i “Laudi” o statuti, una specie di carta costituzionale.

Lo stesso fu per la parrocchia che divenne indipendente, solo nel 1860, sborsando una ingente somma alle tre pievi di S. Stefano, S. Nicolò e Candide alle quali apparteneva ecclesiasticamente.

Questa parte della storia di Danta è importante perché segna nei fatti il primo decisivo passo verso l’emancipazione, alla quale è destinata a procedere senza mai arrestarsi.

La storia di Danta fu caratterizzata anche da altri tipi di lotte: contro i lunghi inverni, contro le carestie, gli incendi, le epidemie e i soprusi dei più forti.

Qui le scorrerie bavaresi, francesi, tedesche, austriache o veneziane segnarono le varie stagioni e gli anni insieme alle piccole e grandi guerre, come la prima guerra mondiale che fece di questo paese un’importante quota strategica; una storia questa che oltre a Danta investì tutte le comunità cadorine e che comunque ebbe poco a che fare con lo Stato e con la Patria, nonostante la coscienza nazionale e il plebiscito che aveva sancito l’unità d’Italia, perché a questa gente di montagna, almeno fino agli anni Venti, lo Stato era apparso un’entità lontana e sorda nei loro confronti.

Il governo italiano in quel periodo tendeva a favorire prima le imprese militari, dando grande importanza alla politica estera, trascurando così la situazione socioeconomica precaria di questi territori di confine.

Risale al 1932 la realizzazione dello stemma civico del paese quando tutti i Comuni cadorini, sprovvisti di stemma, furono sollecitati con un’ordinanza ministeriale a prepararsene uno “tipico e descrittivo”.

Molti anni dopo il Comune di Danta assunse il nome di Danta di Cadore per confermare la indiscutibile appartenenza del paese al Cadore, non solo dal punto di vista geografico, ma anche storico e culturale.

Questo emerse dal disegno di legge della Giunta Regionale approvato dalla Presidenza del Consiglio il 20 aprile 1983.

6.2 Lo sviluppo della comunità

Un caso interessante, riguardante le Regole cadorine come formazioni e scopi sociali, è quello di Danta di Cadore.

Tra gli anni 1980-85 l’amministrazione della Regola di “Tutta Danta” ha messo in luce due importanti problemi in ambito socio-ambientale: quello ecologico e quello del lavoro e della casa.

Per quanto riguarda il problema ecologico, l’educazione dei cittadini all’interesse e all’amore per la natura è frutto di una tradizione secolare, la quale sembra emergere anche negli scopi stessi dell’istituzione regoliera, così come sono enunciati, per quanto attiene alla Regola di “Tutta Danta”, nello Statuto del 1976.

Secondo alcuni punti “il patrimonio antico della Regola costituito da tutti i suoi beni immobili, è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo all’attività agro-silvo-pastorale e connessa” (dall’art. 2); “la gestione dei boschi e dei pascoli viene curata attraverso un’idonea conduzione tecnica secondo un piano economico” (dall’art. 5); “la Regola ha come finalità la conservazione ed il miglioramento dei suoi beni agro-silvo-pastorali e di ogni altro bene immobile o mobile” (dall’art. 6).

Questi punti testimoniano il notevolissimo ruolo che, storicamente ed ancora oggi, ha svolto la Regola per la conservazione, la tutela e l’incremento del patrimonio agro-silvo-pastorale e di quello boschivo in particolare.

Basta considerare le distruzioni perpetrate in altre regioni d’Italia, per comprendere di quanto si debba essere debitori alla Regola, in termini patrimoniali e di cultura, e quanto sia tuttora necessario il perseguimento di questo suo fine istituzionale.

Legate a questo problema numerose sono le iniziative assunte dalla Regola di “Tutta Danta” per la salvaguardia, l’incremento e la migliore utilizzazione del proprio patrimonio boschivo.

Sono interventi che da sempre privilegiano la cura delle piantagioni, il miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e la costruzione di strade forestali, per una razionale manutenzione e utilizzazione dei boschi, come ad esempio: lavori di ripulitura, sfalcio, esbosco di esemplari dannosi e manutenzione ed irrobustimento delle piantagioni.

Il secondo problema, quello del lavoro e della casa, è senza dubbio uno dei problemi più gravi che interessano l’odierna società post-industriale, ed il mondo giovanile in particolare.

A risolvere il problema della mancanza di posti di lavoro ha contribuito la nascita di numerose attività, legate alla fabbricazione dell’occhiale, disseminate in tutto il territorio.

Il loro sorgere ha anche arrestato l’emigrazione dei giovani verso l’estero (in passato molti abitanti di questi territori per trovare lavoro avevano cominciato a spostarsi verso la Germania, l’Austria, la Svizzera o anche oltreoceano, facendo in alcuni casi anche fortuna) e rafforzato quel legame particolare, già esistente, con la propria terra, con la propria abitazione intesa come luogo sacro, espressione e simbolo della appartenenza alla comunità frazionale.

Essa è costruita con il “diritto” di rifabbrico che solo al regoliere compete, e mantenuta beneficiando del diritto di “fabbisogno”, anche questa, prerogativa del regoliere.

Se la tradizione riferita dovesse interrompersi, non sarebbe difficile immaginare una progressiva disgregazione di un tessuto sociale, fra i più solidi anche moralmente.

Riprendendo l’art. 6 dello Statuto della Regola di “Tutta Danta”, l’erogazione del diritto di rifabbrico, di quel particolare contributo che la Regola dispone in occasione delle nuove edificazioni, è posta con priorità  fra i fini dell’Ente.

Questo corrisponde alla “politica” che la Regola ha sempre seguito per creare condizioni di permanenza della popolazione montana sul territorio che le è proprio.

La Regola ha individuato il diritto fondamentale delle famiglie a disporre di una abitazione decorosa e lo ha riconosciuto come diritto patrimoniale che scaturisce ogni qualvolta un capo-famiglia intraprenda la costruzione o la ricostruzione della propria abitazione (“rifabbrico”), ovvero compia operazioni essenziali a mantenerla in buono stato di conservazione o migliorarne l’uso, anche mediante l’inserimento di  impianti tecnologici (“fabbisogno”).

Le misure dei sussidi di rifabbrico e fabbisogno, agganciati in qualche modo al valore del legname, perché originariamente corrisposti in natura, sono stati costantemente aggiornati.

I contributi di rifabbrico e fabbisogno, importanti per l’incentivazione dell’edilizia privata, in taluni casi non sono di per sé sufficienti ad avviare a soluzione il problema abitativo di una famiglia, specie ove questa non disponga del terreno necessario per l’edificazione.

La Regola di “Tutta Danta” si è fatta perciò carico anche di questo tipo di problema, ed ha promosso una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio.

Fra i principali problemi del paese di Danta di Cadore emergono: l’incentivazione del turismo e dello sport, la carenza di parcheggi e di garages e i danni provocati da avversità atmosferiche.

Per ovviare al primo problema frequenti sono stati nel quinquennio 1980-85 i rapporti tra la Regola e il Comune.

Si sono creati rapporti di collaborazione perché l’Amministrazione della Regola si è fatta carico di problemi comunali, interpretando così il proprio ruolo in senso dinamico mirando allo sviluppo ed al benessere del paese, i cui abitanti sono insieme regolieri e cittadini.

Il contributo di denaro e di terreni, dato alla costruzione del nuovo Centro Sportivo Comunale, ha rappresentato un momento particolarmente significativo della suddetta collaborazione.

Della Regola di “Tutta Danta” era infatti la proprietà dei terreni sui quali sorgono ora gli impianti sportivi ed a favore del Comune di Danta è stato costituito diritto di superficie, previa l’acquisizione onerosa, da parte della Regola stessa, di porzioni di terreno mancanti.

Da questa Regola sono inoltre stati appaltati i lavori di sbancamento e sistemazione dei terreni del campo sportivo, in pratica di costruzione del campo stesso.

Della Regola è un contributo finanziario determinante per la costruzione, da parte del Comune, del fabbricato degli spogliatoi.

La Regola si pone rispetto al Comune in chiave anche propositiva, di sollecitazione di scelte per lo sviluppo, di indicazione di obiettivi nella costante ricerca del bene comune di tutta la popolazione.

Andando verso gli anni Novanta i fini proposti dalla Regola di Danta erano la conservazione, il miglioramento e l’utilizzazione del patrimonio boschivo che avrebbero costituito ancora un punto cardine dell’attività della Regola ma vigeva ancora la necessità di valorizzazione e di nuovi mercati per il materiale legnoso, in un quadro internazionale ed interno sempre più concorrenziale.

Era necessario ogni incoraggiamento, appoggio ed incentivo al progetto a dimensione comprensoriale della lavorazione del mercato del legno.

La partecipazione della Regola di “Tutta Danta” all’Associazione fra le Regole del Comelico si svolge ancora oggi all’insegna di un ruolo sempre più attivo, per passare dalla fase delle enunciazioni di principio e dei progetti a concrete attuazioni inter-regoliere.

C’è così un maggiore spazio per destinare somme ed interventi di carattere collettivo, soprattutto a quelli intesi a creare possibilità di occupazione lavorativa.

La costruzione della fabbrica nel 1975 destinata a diventare un’occhialeria non è stata in questo modo destinata a rimanere episodio isolato fra gli interventi posti in essere dalla Regola, ma piuttosto ha indicato una linea da seguire per ulteriori investimenti, capaci di suscitare l’interesse di altri operatori economici.

Lo sviluppo industriale/artigianale ha incrementato l’occupazione lavorativa privilegiando la manodopera locale nella assunzione di impiegati ed operai (la costruzione di questa fabbrica era stata proposta dalla ditta Fedon di Vallesella la quale si era impegnata ad assumere fino a cinquanta operai qualora fosse stato offerto per un periodo di dieci anni procrastinabili, un edificio adatto allo scopo e altre piccole fabbriche o laboratori hanno operato nel paese, lavorando soprattutto nel campo dell’occhialeria e derivati come ad esempio il laboratorio aperto da Tino Zordanin per la costruzione di utensili per la misurazione dei tronchi d’albero).

Erano necessarie poi forme nuove nella concessione di benefici ai regolieri, più rispondenti alla domanda emergente.

In questo filone si inseriscono ad esempio i contributi da concedersi alle famiglie di regolieri in ragione del proseguimento negli studi dei figli, se questi frequentano la scuola superiore o l’università.

Lo sviluppo passa anche attraverso la preparazione di nuove leve di tecnici, insegnanti, professionisti, imprenditori, pubblici funzionari.

Importante è il contributo che la Regola destina alla formazione di giovani volenterosi e capaci che rappresentano il più produttivo fra gli investimenti base delle attività di ogni previdente Amministrazione.

6.3 Alcuni verbali tratti dal Laudo della Regola di “Tutta Danta” datati dal 1575 al 1892

Laus deo semper
Ristretto del Registro della Regola di Danta unite qui dalli Originali fogli i più importanti Ed antichi diriti vale a dire Laudi investiture Decreti annaloghi e aquisti de Boschi conversioni e divisioni e Parte di Regola in spropri di Boschi E diriti in Visdende E firmazione di Tutta L’estensione sia sopra Boschi E Pascoli E Strade di Regola come qui entro Descrite.

Laudo di Danta di Cadore

Nel Nome di Cristo…Amen

L’anno di Nostra Salute Millecinquecento settantacinque. 1575. Indizio terza. Il dì veramente 11 del Mese Di  Marzo Nella Villa di Candide di Comelico, in casa di me infrascrito Nodaro, et ivi:

Sig.r  Bortoluzzo di Maialino  Merico del Villa di Danta e Regola così detta di Comelico, Sr. Odorico qm. Valentino d’Adamo di Menia, Sr. Giovanni qm. Antonio di Colluto suoi Laudadori E Mistro Pietro de Menia, Antonio qm. Pietro de Monte E Pietro Doriguzzi deputati della istessa Regola di Danta.

Vedendo il Laudo della istessa Regola e Villa di Danta esser Già per la vecchiezza Distrutto e Rovinato et asegnò talle ridoto che eso non si puo vedere ne rilevare cosa alcuna et acciò che le loro, Della Regola stesa ragionevoli E ottime et antiche  Deliberazioni E consuetudini non periscate anzi piu si conservino per comun benefizio E decoro della stesa Regola considerando esere cosa utile e necessaria che tal Loro Laudo debba esere riformato, et Rinovato per Comune utilità e Buon Governo e quiete Della stesa Villa e Reg.۹ di Danta con ogni Miglior Modo via forma che piu Retamente hanno voluto E ordinato et costituito gli iscritti

Laudi ordinazioni, E costituzioni i quali e le quali intendano che dai Regolieri della stesa Villa E Regola di Danta con ogni Miglior Modo Siano oservati E conservati.

Primieramente hànno voluto lodato E Deliberato che nella festa di S° Giorgio ogni anno si tenga favola Nel Luoco solito di Danta alla favola debba qual si voglia Regoliere Portarsi senza alcun comandamento del Merico alla favola se il Merico che sarà di tempo in tempo non intervenire Sia condanato, al Comune e Regola in sodi 20 de piu nello steso modo sieno condanati li Laudatori se non si acosterano alla detta favola per cadeuno desi sodi 15 E così Li Saltari in sodi 10 e qual si voglia Regoliere che in eso giorno di detta favola non sarà Presente in soldi 5.

Itèm-  che in esa festa di S° Giorgio sia elletto il Merico il quale sia di Buona Condizione E fama, E suficiente, a regere, e Governare detta Reg٩ E similmente sieno elletti due Laudadori appresso il detto Merico il quale il quale cosi E Ricusando Daccettare il detto atto sieno condanato in S.5 e non ostante sia tenuto esercitar detta carica e cosi Li Laudadori se Ricuserà di esercitare il Loro atto siano condanati in S.4 per cadauno e sian pure tenuti ad esercitare me detto atto.

Item-  Che nel me detto Giorno che si allegano il Merico E Laudadori siano ancori elleti E debano ellegersi ognuno due saltari si quali Debano per Ruolo fare il esercitare gli atti desa Reg٩ quali saltari cosi elleti Ricusando d acetare tale impegno sia condanati in S.45 e nulla Meno sieno tenuti ad accetare detta carica.

Item-  Che in detta festa di S° Giorgio siano elletto il Giurato di Chiesa dal venerante Lume di S° fabiano, E qual Giurato cosi elletto si dii il Giuramento dal di far Esercitare cose utili apro del Lume ed omettere Le cose inutili il quale non possa allienare Li Beni Desso Lume non dispore o fare alcun contrato dei beni con se sia senza espresa licenzia ed intervento di detto Merico E Laudatori, e fato o Rogato che fosero non voglia e s’intenda nulo qual giunto terminato che avera il suo atto sia tenuto a Render E far li conti Della Sua aministrazione del detto Lume avanti il Merico e Laudatori.

Item-  che se qualche saltaro esendo serata La favola che nel Giorno Gli sara ordinata andar ad esperimentar, Elevar Pegno in detà favola et andar debba per quella calcando con Diligenza, e se non sarà andato sia condanato in soldi 45 se si sarà comandato che vada a lavar pegno: similmente sia condanato quando havera Pignorato e non si presenta al Merico o Laudatori-

Item-  Che dette favola di Danta sia s’intenda eser serata 5 Giorni avanti la festa di S° Giorgio sino ai 15 Giorni dopo La festa di S° Michele nel Mese di 8bre con questa condizione pero che ogniqualvolta Piacera ad alcuno Regoliero di detta Villa Possa e voglia 20 Giorni avanti La predeta festa di S° Michele Levar dal Monte o da altro Luoco li suoi animali e tenerli pure solamente nei suoi Pradi e se fosero nej Pradi d’altri sijeno Pignorati tuti animali secondo la forma del presente Laudo E pasati li 15 Giorni tutti gli animali pasarà a Loro piacere pasere per deta favola.

Item-  che La Regola di Zovo verso La villa di Danta sia serata per tempo et apperta ad arbitrio dei vicini Danta.

Item-  Che ogni Grege di Pecore o capre che sarà ritrovata a Pascolare in deta Regola di Danta perda 10 cavi in, su un Montone; e S 10.

Et il saltare subito Pigli il Pegno, e La prenti al Merico che sara in quel tempo qualmente sia vend٩ Da Merico e Laudadori al piu offerente la Metà del qual Prezzo sia apticato ai Lume dei SS° fabiano, e sebastia na terza parte sia del saltaro e laltra Parte della istesa Reg٩ di Danta et il Merico debba aver La Pele Del Montone, e sotto a Dieci cari per un sollo per cadeun capo.

Item-  che qualsivoglia armenta ritrovata in dano in deta Reg٩ overo favola Di Giorno perda S 5 e di Note S 15.

Item-  qual si voglia Payo Bovi ritrovato a danificare in detta favola Di Giorno S 3: e di note S. 5.

Item-  che se da forestieri sarà apportato Dano in Deta favola o nei Pradi dei vicini di Danta con Li Loro animali di giorno sia condanato in S. 10. per cadeun, e di note S. 15.

Item-  che Nesuno Regoliero di Danta ardisca ne in alcun Modo presuma a tenere o far tenere animali di qual si sia Ragione detto alcun forestiero in, detta Regola in Casa, o altrove da una note in su E se alcuno contrafarà perda per cadeun Giorno S 20: e stala di meno di tenuti a rimandar Gli animali al Loro Padrone.

Item-  che qual si voglia Regoliere e vicino da Danta sia obligato accordire Le sue chiusure ovunque sara Bisogno il Loro antiche consuetudini, e se alcuno contràfara a tal Laudo sia condanato al Merico o al comune in S 10 tutta via sia tenuto a Costruirle.

Item-  che nesuno del Comune o vicino dese Regole forestiere ardisca ne in alcun modo presuma di andare a pasare per Li Prati dessa Reg٩ dopo che fose serata La favola con Bovi o cari senza Licenzia del Merico di detta Reg٩ Dalla favola non sarà aperta, e se alcuno contrafara sia condanato

per cadeuno, e per ogni volta in S 10 al Merico et al Comune della Regola.

Item-  che nesuno della Reg٩ ardisca ne Debba andar a segar neli Prati di detta Reg٩ sinchè dal Marico e Reg٩ non Gli sarà ordinato il comandamento e se alcuno contrafarà sia condanato in S 45.

agiungendo che nesuno presuma di caminare con Bovi o altri animali fuori di strada Publica se alcuno contrafarà sieno condanati Li detti S 45. per cadauna volta.

Item-  che nella festa di SS' Ermagora, e fortunato nesuno dessa villa di Danta ardisca a lavorare o far lavorare, in detta Regola e se alcuno contrafara sia condanato al Marico dessa Regola in S 10 per cadeuna persona o ciascheduno operaro, e ciascun Regoliero vedendo alcuno a Lavorare in detta festa sia obligato come sopra in vigor di giuramento e accusarlo e denunciarlo al Merico.

Item-  che nel vigilia di S. Michele del mese di 7bre ogni anno il Merico dessa Regola di Danta sia tenuto a far congregarE  La favola nel Luoco solito di Danta col quale ogni Regoliero debba accostarsi a essere presenti sotto pena di sopra ordinato senza comandamento Dal Merico nella favola Li saltari con Loro Giuramento sarà tenuti de presentarsi al Merico ad uno per uno i pegni da esi Levati dei quali in Deto giorno sian dal Merico e Laudadori deliberati con Giustizia.

Item-  che in caso dabbesenti Li Saltari debba detta Reg٩ che del Merico che sarà in quel tempo coi suoi Laudadori se sarà Ricercato possa, E voglia Levare Li pegni ai verificati siano di qualunque condizione.

Item-  che nesuno desa Reg٩ ardica contro il Merico, o Laudadori ne incolparli con parole o con fati e, se alcuno contrafara sia condanato ogni volta al detto Comune o Reg٩ in S 45 per cadeuno.

Item-  che ogni volta che non si trovasero nella detta Reg٩ Li saltari che il Merico o Laudadori che sarano in quel tempo posono e vogliono levar pegno a forestieri di qualunque condizione darificante in detta Regola.

Item-  che se alcuno detta Reg٩ si sentira agravato o lamentase del Merico o Reg٩ di Danta possa possa  e voglia quel tale cosi agravato appelarsi alla favola Piedo e non ad altro luogo.

Item-  che di tutti e cadeuno dei Pegni fatti in detta Reg٩ la Meta Debba aspetare, e prevenga al Lume dej SS' fabiano e sebastiano di Danta la 4ta parte ai saltari et il Rimanente al Merico ed ai Laudadori.

Item-  che ogni Regoliero sia obligato subito dopo la festa della cattedra di S. Pietro pore gli anneli ai Rari animali suini e quello che contrafara sieno condanati in S 5 al Merico e nulla meno sieno tenuti aplicare ai suini Gli anello.

Item-  la Reg٩ de Danta confina a Mattina in Reg٩ casada da mezzo di in Reg٩ di S. Stefano a sera in Monte Pontigo et a nulla ora in Reg٩ o Comune di Candide.

Item-  Giorno settimo del mese di 8bre 1575 nella Villa di S. Nicolò di Comelico in casa degli eredi del cu Sr. Bortolamio da saco presente il Sr. Bortolamio da saco con Nodaro Sr. Bortolo de janese della villa di Gera Sr. GiòBatta qm odorico da Vara di presente abbitante in Venezia e Nicolò de Monte comandador de centenaro di Comelico di sopra testimoni di fede a queste specialmente chiamati pagati et autiivi

il spetabile Ed Ecmo Sr. GioBatta cordela Belluts D’ambe Le Leggi e Denisimo Vicario di Cadore udito Sr.  Antonio de Monte da Danta di Comelico in tanto per Nome della prefata università, e Reg٩ che sia detta sua spetabile interposta il Decreto al soprascritto Laudo e la sua spetabile Restino confermate le cose sudete e contenute in questo visto il sopra scrito Laudo e tutte le cose contenute interposte La sua E dal Comune di Cadore autorita  giudizia decreto cosi e con ogni miglior modo Permessa deliberazioni sive laudem Regola di Anta comelici ego joanes Gera q joanes Batta Pubُ, autoritate Veneta nota collagiato Cadubris et attis qm  Ambros da Gera Notaris avi …paterni sic Requirentibus hominibus atti loci optima fide extra si misaque notorie et soliti tabelliorato fidexenio appositis roboravi.

In Christi Nomine Amen. Anno Salutis Nostrae 1575. Indictione termia die vero 11. Mensis Martij. In Villa Candidis Complici in Domo mei infrascripti Notarij.

Inique s. Bortholucius de Madalino Villae, et Regular de Danta Complici, s. Odoricus qu Valetini Adami de Menia, s. Joannis qu Antonij de Coluto eius Laudatores, nec non Magister Petrus de Menia, Antonius qu. Pietri de Monte, et Petrus de Dorigutio Deputati ab ipsa Regula, et Ville de Anta cum Viderent laudum ipsius Regulae, et Villae de Anta vetustate demolitum.

Omissis

Item- Regula de ta terminet a mane in Regula de Casada, a meridie in Regula Sancti Steffani, a sero in de Candide.Monte de Pontigo, et a null’ora in Regula vel Communi

Omissis

Praemissas deliberationes, sive Laudam Regula Anta Comelici, Ego Joannis Gera q. Joannis Baptistae Pub. Auct. Not. Ccollegiatus Cadubrij ex Actis q. Andrete Gera Notar. Avi mei Paterni, sic requirentibus hominibus dicti loci optima fide extraxi me eiusque, et solito tabellionatus signo appositis roboravi.

Nel nome di Cristo così sia il dì 13 86 vè 1618 in Pieve di Cadore nel Palazzo della Spetabile Comunità.

Convocato, e congregato il Magnifico Consiglio Generale di Cadore nel quale conparvero Sr Giacomo Di Doriguzzo Mavico della Regola di Danta il laudadori et altri intervenuti per La Regola od universita di Danta; da essi esposta la negesità e Bisogno che hano di Boschi così che per la loro mancanza no posono ristorare, e rifare li coperti delle Chiese e delle loro case no far li Ponti e strade publiche perilche suplicarono e fecero istanza per la concesione della vizza avanti chiesta, e di mandata nei monti di Piedo atteso che avrano disegnato e terminato Gli uomini elletti nel Magnifico Consiglio cioe il Sr Orienzo Bionta Consigliere di Pieve, il Sr Ciprian da Bin Consigliere di oltrapiave come si puo vedere nella prodota

Dagli stesi homini elletti dal tenore come segue; cioe Confini della Val di Mauria di Danta nuovamente di mancata; cominciando dal Pie ad prà di Chiacula et va via Dentro per mezzo li Ronchi di Mauria fava et va alla val di Mauria sino alla stua Vecchia di Pontigo et va su per il Giau di cella sino sotto lago.

Traversando va al Tabiado di Campo disendendo.

Zò per il Giau di mauria de longa sino al Giau di Ciacula; Quali Termini letti, e consiervati nel Magnifico Consiglio asieme Distanza de Predeti di Danta et Sianta La Relazione della scarsezza di Boschi che hanno Li detti suplicanti fu Posta parte e fu presa con Tutti li vote favorevoli solo uno in contrario che li luoghi Posti tra due Confini e Termini sopra scriti siano; Sin tandono esere per lavenire Perpetuamente vizzati per L'antedetta universita di Danta, e per Beneficio della Medesima, per Riparare e Ristorare le Chiese e le Strade Ponti et altre cose Necesarie di simile sorte con Dichiarazione che nej detti Boschi Nabbia il Principale ivj di tagliare il medesimo Dogge Sigr Re di Venezia.

E questa suplente Comunità ... le qualli cose Fatte il pressato Magnifico Consiglio con la sua Autorita confermo, e Comando che dete cose premesse sia fatto il Pubblico il stromento in debita Forma, e coroborato col solito sigilo della deta Comunità Tiziano Soleano Nodaro & canceliere della Magnifica Comunità di Cadore n° scrisse ed in questa Publica forma a' Registrata te in Fede di sottoscritto et a' sigilato Dal' Libro di Laudo ho' copiato da Foglio 35 alle 36 col cauto confronto Pa Doriguzzi vedasi la terminazione in foglio alle line-segnate a disegno di tipo con croce a Rosso Nel processo di causa seguita tra Rega ...nel anno 1761

6.4 Il rapporto tra istituzioni: Regola e Comune

La Regola sopravissuta alle difficoltà nel tempo ora si trova a convivere sullo stesso territorio con il Comune; la loro non è stata in passato e non è neanche ora in genere una pacifica convivenza (fanno eccezione in questo caso la Regola e il Comune di Danta), sono numerosi i punti di attrito e le reciproche interferenze.

Il contrasto tra le due sorge quando c’è confusione di ruoli: la Regola è convinta di poter gestire i suoi terreni senza dipendere dal Comune ed ha il retaggio delle funzioni pubbliche che le venivano imposte  dal Decreto del 1948; il Comune è abituato a considerare le Regole come suoi enti di beneficenza ed è anche convinto di avere una incondizionata autorità in ambito urbanistico-ambientale Le Regole rivendicano la propria autonomia nella gestione dei beni agro-silvo-pastorali, riconosciuta anche di recente dall’art. 11 della legge regionale 26/1996, mentre il Comune dimostra di non considerare il ruolo riconosciuto alle Regole dal legislatore, ed è opinione dello stesso che la presenza delle Regole rappresenti un impiccio all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Nella consapevolezza della diversità dei compiti loro assegnati sarebbe più vantaggiosa e utile una reciproca collaborazione, senza confusione di ruoli e un rispetto reciproco perché la funzione svolta dalle Regole sul territorio, in ragione dell’interesse ambientale sotteso alla proprietà collettiva, acquista una certa rilevanza anche al di là della cerchia dei proprietari regolieri.

Altre autorità hanno poi definito “corporativismo” le resistenze regoliere ad un’opera pubblica del Comune e proprio in questo punto emerge il malinteso, il quale da origine a tanti guai.

Dai documenti antichi emerge che in molti casi a proposito delle Regole veniva utilizzato il termine “Comun” il quale però non coincide con l’ente locale di diritto pubblico ma con questo termine veniva semplicemente indicata la Regola o l’insieme di Regole [54]

L’origine del Comune è più recente, è nato in seguito alla Rivoluzione francese ed è stato importato in Italia da Napoleone nel XIX sec..

Nonostante la creazione del Comune si è poi mantenuta la distinzione tra questo e la Regola e le differenze sono sempre presenti; per quanto riguarda la personalità giuridica, al Comune è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico mentre alle Regole è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato in quanto per la legge il patrimonio regoliero è qualcosa di più di un qualsiasi terreno di proprietà privata.

Con il riconoscimento della natura privata dell’associazione dei consorti regolieri, viene assicurata alle Regole una maggiore libertà d’azione, esente da controlli esterni, come avviene per il Comune.

Le scelte urbanistiche, le quali per legge competono al Comune, non possono ignorare il vincolo che la legge pone a tutela di quel patrimonio; allo stesso modo il Comune deve ad esempio rispettare i vincoli gravanti sui beni d’interesse storico-artistico-ambientale o sugli edifici destinati al culto o sulle aree militari.

L’appartenenza all’ente locale è determinata dalla residenza all’interno del territorio comunale, per le Regole lo status di regoliere è determinato dallo jus sanguinis indipendentemente dalla residenza all’interno del regolato; riguardo il territorio, sul territorio comunale l’ente locale può esercitare solo i poteri amministrativi attribuiti dalla legge, mentre i regolieri sono considerati proprietari “a mani riunite” dei propri beni.

I regolieri esercitano sul loro patrimonio il diritto di proprietà, gestendolo secondo quanto stabilito dalle consuetudini, dalle norme statutarie e dalle modalità dettate per i terreni forestali privati.

Infine per quanto concerne i fini, il Comune è ente territoriale a fini generali capace di soddisfare qualunque interesse della collettività comunale.

Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; all’ente spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il proprio territorio tranne quello espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale in vista dell’aumento delle funzioni attribuite all’ente territoriale.

Lo scopo principale delle Regole è costituito dalla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale in proprietà collettiva.

L’azione del Comune è rivolta alla soddisfazione di bisogni della collettività comunale per questo la legge gli attribuisce sia il potere regolamentare sia quello di incidere nella sfera giuridica soggettiva dei privati nell’esercizio delle funzioni amministrative, mentre le Regole operano nella gestione dei propri beni per la soddisfazione dell’interesse dei regolieri.

Anche le Regole però hanno svolto importanti funzioni pubbliche a favore della popolazione del Comune, l’art. 4  del d.lgs. n. 1104 del 1948 stabiliva il principio della contribuzione obbligatoria a favore del Comune prevedendo che le Regole cadorine fossero tenute a concorrere a favore del Comune sia sotto forma di contributo finanziario al bilancio comunale, sia con l’assunzione diretta e gratuita di compiti e oneri compresi tra le funzioni e le spese obbligatorie dello stesso Comune.

Le Regole svolgono un importante ruolo nella protezione ambientale a vantaggio dell’intera collettività, non solo comunale e inoltre è stato riconosciuto alle Regole un importante ruolo sotto il profilo produttivo e anche nello sviluppo economico e sociale del territorio montano.

Alle Regole è stata poi anche attribuita dall’ordinamento giuridico l’autonomia nella gestione del proprio patrimonio e la capacità di perseguire anche l’interesse pubblico ambientale, che confermano una posizione diversa delle Regole rispetto a quella di un comune soggetto privato nella partecipazione al perseguimento di interessi pubblici.

Per lo sviluppo del territorio montano Regole e Comuni dovrebbero cercare forme di collaborazione nel raggiungimento dei diversi interessi, come nel caso del Comune di Danta.

Il benessere della collettività locale difficilmente può essere raggiunto attraverso i conflitti i quali poi distolgono le Regole dal fine della gestione dei propri beni e impediscono di trarre ciò che di positivo la proprietà collettiva può offrire alla collettività.

Il Decreto legislativo n. 1104 del 1948, l’art. 3 della legge n. 97 del 1994 e la legge regionale n. 26 del 1996 stabiliscono alcuni rapporti tra Regola e Comune addirittura necessari; il Decreto legislativo art. 4 imponeva alle Regole l’assunzione diretta e gratuita di compiti e di oneri compresi tra le funzioni e le spese obbligatorie del Comune.

Quest’obbligo è stato adempiuto fino all’arrivo della legge 3.12.1971 n. 1102.

Oggi la citata legge statale n. 97 e la legge regionale n. 26 prescrivono che gli atti rilevanti delle Regole siano pubblicati all’albo pretorio del Comune e prevedono che il patrimonio della Regola possa essere amministrato dal Comune e viceversa ma impongono tra Comuni, Comunità montane e Regole un coordinamento garantendo il coinvolgimento delle Regole nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Il decreto legislativo prevede che gli obblighi della Regola siano definiti d’accordo tra Regola e Comune o mancato l’accordo siano definiti da una specie di Collegio arbitrale.

Per molto tempo la Giunta provinciale amministrativa e il Ministero Agricoltura e Foreste non hanno eccepito conflitti di interesse o incompatibilità che potevano prospettarsi nella definizione degli obblighi delle Regole cadorine verso i Comuni.

Il punto centrale dei rapporti tra Regole ed enti locali è costituito dalla pianificazione urbanistica, su questo terreno l’autonomia delle Regole deve essere riscontrata.

In sede di pianificazione urbanistica i conflitti tra Regole ed enti locali rischiano di accentuarsi.

La pubblica amministrazione potrebbe voler assegnare ai beni regolieri una destinazione diversa rispetto alla loro naturale destinazione agricola o potrebbe voler localizzare delle opere pubbliche sul patrimonio antico anche contro il volere delle stesse Regole.

Si troverebbero così a concorrere due diverse volontà, quella delle Regole e quella dell’amministrazione, in quest’ambito allora il sistema del coinvolgimento dovrà dimostrarsi capace di mediare i vari interessi in gioco.

La pianificazione urbanistica consiste nell’attività svolta dalla pubblica amministrazione finalizzata all’individuazione delle regole da seguire per l’utilizzazione del territorio allo scopo di consentire un uso del territorio corretto e rispondente all’interesse generale di tutti [55].

Con la pianificazione urbanistica l’amministrazione indica quali usi concreti possono essere realizzati sul territorio e secondo quali cadenze temporali.

L’urbanistica è il settore dove più domina il principio di autorità.

La pubblica amministrazione nell’attività della pianificazione urbanistica esercita un ampio potere discrezionale che incide nella libertà di utilizzo del territorio; nel pianificare la pubblica amministrazione deve contemperare gli interessi aventi allocazione territoriale con lo scopo di individuare il migliore assetto possibile del territorio, come attribuito dalla legge.

La legge regionale sul riordino delle Regole si occupa della materia urbanistica in due diverse disposizioni, una disciplina il rapporto tra Regole ed enti pubblici territoriali e affronta la questione dal punto di vista procedimentale, l’altra si occupa del regime giuridico dei beni in proprietà collettiva regoliera e la affronta dal punto di vista sostanziale.

Il vero detentore del potere di pianificazione urbanistica risulta essere a tutti gli effetti il Comune, il coinvolgimento delle Regole avverrà nella fase antecedente all’adozione dello strumento urbanistico: il Comune per  poter attuare attraverso la pianificazione il contemperamento dei vari interessi, con allocazione territoriale, dovrà conoscere anche gli interessi di cui le Regole si fanno portatrici; dopo l’adozione l’amministrazione sarà meno disponibile a modificare quanto deciso, idoneo così a produrre determinati effetti giuridici.

Il parere diventa un momento fondamentale per conciliare l’azione delle Regole e del Comune; il Comune non potrà mutare la destinazione dei beni regolieri senza che le Regole abbiano ricevuto l’autorizzazione dalla Giunta regionale.

L’azione del Comune e delle Regole richiede inoltre l’intervento del Servizio Forestale e della Regione.

E’ opportuna la scelta della legge regionale riguardo la natura obbligatoria del parere delle Regole, l’inerzia di queste non può paralizzare l’attività di pianificazione comunale con l’avvertenza che sui beni del patrimonio antico, il pianificatore non potrà procedere senza il consenso delle Regole le quali devono ottenere l’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione.


53 F. Pettinelli, Danta Racconta, Origini vicende e gente di Danta di Cadore, p. 34.

54 G.L. Andrich, Appunti di diritto pubblico e privato cadorino, Belluno, 1909, p. 40.

55 G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 1997.


(Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi)
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