Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi
CAPITOLO
SESTO
IL
CASO DI DANTA DI CADORE
6.1
La storia di Danta e delle sue Regole
vedi anche una galleria di immagini
Di
questo paese, appartato e disteso su un altopiano a 1400 metri di altezza, si sa
che era una minuscola comunità, costituita da pochi casolari chiamato
Anavanta, esistente già nel decimo secolo in località Stalmarigo,
tra Tabiarel e il campo sportivo, verso il Monte Piedo (Col di Piedo a
1739 metri di altezza; quest’ultima elevazione riceve il suo nome dal
sottostante Piedo, citato in un documento dell’anno 1600 come “Regola
di Piedo”: questa, in effetti, era anticamente una Regola autonoma poi
soppressa ma certamente ancora esistente nel 1665).
Il
termine Stalmarigo significava “dove sta il Marigo” il quale ricopriva la figura
del Caporegola o Sindaco del tempo.
Su
quell’accogliente pianoro protetto da una fitta boscaglia, un gruppo di
fuggiaschi trovò un ottimo nascondiglio per scappare dai barbari che dalla Val
Punteria si spostavano verso il Friuli.
Secondo
gli studiosi, questi antenati dei dantini erano profughi di interi nuclei
famigliari saliti lassù da S. Nicolò, da S. Stefano e dal Comelico
Superiore.
Il
toponimo Anavanta sta per “davanti” e rappresenta la posizione di
quella zona, appunto, rispetto alle altre situate all’estremo lembo sulla
confluenza del fiume Padola col Piave.
Il
nome Danta risulta anche su altri documenti, come ad esempio su quello datato 30
settembre 1271 in cui, un certo Dituino De Anta, compare come testimone in un
atto di donazione stipulato a Tresaga di S. Stefano.
Altre
testimonianze vengono dal prof. Gabbiani il quale scrive: “Certamente Danta
esisteva nel 1271, quando un dantino fa testamento, ma i dantini sono capitati a
Danta ancora inesistente come paese, andando a pascolare prima e poi a fermarsi
e costruire case, provenendo da Candide dal Comelico
Inferiore.
Lassù
trovano pascolo per il bestiame e vi si stabilirono le famiglie provenienti da
Comelico Superiore, cioè le famiglie Doriguzzi e Maddalin e quelle da Comelico
Inferiore, cioè S. Nicolò e S. Stefano, le altre, Mattea, Menia e
Tosi” e poi
un’altra testimonianza perviene da il Da Ronco il quale rileva che “Danta
esisteva prima del 1300 e si chiamava Anta”.
L’economia
era esclusivamente rurale come nel resto del Comelico ed era basata su
antichissimi usi.
Sulla
base di questo fatto cominciarono a definirsi e a precisarsi quelle tipiche
istituzioni di autonomia e libertà di origine longobarda che furono le Regole,
con i Marighi, i Laudatori e i Saltari e con gli Statuti chiamati Laudi (quello
di Danta conteneva ventiquattro capitoli e risale al 1575), rigorosi e minuziosi
nel fissare diritti e doveri di tutti i regolieri, coloro cioè che della Regola
facevano parte.
Le
cariche erano tutte elettive a “rodolo”, cioè a turno ed erano obbligatorie, i
renitenti potevano essere puniti anche con la demolizione della
casa.
Il
territorio di Danta era ed è tuttora caratterizzato da una estesa zona boschiva
la quale per la quasi totalità appartenente alla Regola, alle famiglie cioè che
compongono il paese, che sono originarie dello stesso; essa era una associazione
la cui gestione veniva suddivisa in lotti dette
“vise”.
Si
distinguevano i boschi in “visa da fogolar” per la legna da ardere, in
“visa da dassa e zema” per il rifabbrico, “visa da lavine” a
salvaguardia delle frane e in “visa” per le chiese.
Si
costruirono poi più estese strutture organizzative e le Regole si associarono
nei “Comun”, questi nei Centenari e questi infine nella Magnifica
Comunità Cadorina la quale, nel 1335, si diede il suo primo Statuto, fondato su
quello concesso un secolo prima dai Caminesi.
Due
erano i Centenari del Comelico: quello di Comelico Superiore, coi Comuni di
Candide e di S. Nicolò, e quello del Comelico Inferiore, coi Comuni di S.
Stefano, S. Pietro e Casada.
Danta
era divisa in Mezza Danta di Sopra, che apparteneva al Comune di S. Nicolò e in
Mezza Danta di Sotto, che apparteneva al Comune di Casada.
Inizialmente
il criterio della divisione fu il “tolpo” della fontana ma poi, in seguito, si
stabilì di assegnare alla prima le famiglie Doriguzzi e Maddalin e alla seconda
le famiglie Mattea, Menia e Tosi.
Le due
Danta si riunirono quando, ceduta agli Asburgo la Repubblica Veneta, cessava
l’autonomia del Cadore coi suoi Centenari e fu spartito il Comelico nei tre
Comuni di S. Stefano, S. Pietro e S. Nicolò.
Le due
Regole di Danta furono attribuite quasi interamente a quest’ultimo come unica
Regola o frazione, con tutta probabilità, denominata “Regola di Tutta
Danta”.
Gli
unici beni che non confluirono in questa Regola furono i beni promiscui della
Valle Visdende, che invece ricaddero sulle famiglie Menia, Mattea e Tosi le
quali costituirono la Regola di “Mezza Danta”.
Quando
furono istituiti i Comuni che ricalcavano il modello amministrativo francese,
Danta ottenne il municipio nel 1806, ma dopo due anni dovette restituire il
mandato comunale non potendo sopportare le spese che ne derivavano e passò sotto
il Comune di S. Nicolò e lì rimase anche quando, partito Napoleone, tornarono
gli austriaci [53]
Solamente
nel 1843 Danta divenne Comune e questo grazie soprattutto all’impegno del suo
poeta-contadino Antonio Doriguzzi Rossin il quale, sostenuto dall’unanimità dei
dantini che vedevano in lui il patrocinatore dei loro interessi sia morali che
materiali e lo consideravano il loro paladino, avvertì la necessità di
conquistare l’autonomia amministrativa di Danta, nel desiderio di staccare il
paese dal vincolo municipale di S. Nicolò.
Il 30
luglio 1843 arrivò a Danta la notizia che il governo austriaco di Venezia aveva
concesso la separazione da S. Nicolò.
Erano
trascorsi due anni da quando il Rossin con Doriguzzi Melchiorre, avevano
iniziato la battaglia per l’autonomia amministrativa.
Iniziò
così il processo di emancipazione alla quale molti dantini avevano guardato come
una conquista quasi irraggiungibile.
Mai
nessuno era riuscito a portare a termine quei propositi, che, anche per gelosia
campanilistica, molti notabili dei paesi vicini giudicavano velleitari e valeva
il parere che Danta, essendo un piccolo e sperduto paese di montagna, non
avrebbe potuto suscitare attenzioni ed interessi economici, politici e
sociali.
L’autonomia
amministrativa significò un nuovo e rassicurante sistema di vita sociale,
un’assunzione di responsabilità che avrebbe messo alla prova l’intelligenza dei
dantini i quali comunque fin dal Cinquecento, si erano dati delle precise regole
con i “Laudi” o statuti, una specie di carta
costituzionale.
Lo
stesso fu per la parrocchia che divenne indipendente, solo nel 1860, sborsando
una ingente somma alle tre pievi di S. Stefano, S. Nicolò e Candide alle quali
apparteneva ecclesiasticamente.
Questa
parte della storia di Danta è importante perché segna nei fatti il primo
decisivo passo verso l’emancipazione, alla quale è destinata a procedere senza
mai arrestarsi.
La
storia di Danta fu caratterizzata anche da altri tipi di lotte: contro i lunghi
inverni, contro le carestie, gli incendi, le epidemie e i soprusi dei più
forti.
Qui le
scorrerie bavaresi, francesi, tedesche, austriache o veneziane segnarono le
varie stagioni e gli anni insieme alle piccole e grandi guerre, come la prima
guerra mondiale che fece di questo paese un’importante quota strategica; una
storia questa che oltre a Danta investì tutte le comunità cadorine e che
comunque ebbe poco a che fare con lo Stato e con la Patria, nonostante la
coscienza nazionale e il plebiscito che aveva sancito l’unità d’Italia, perché a
questa gente di montagna, almeno fino agli anni Venti, lo Stato era apparso
un’entità lontana e sorda nei loro confronti.
Il
governo italiano in quel periodo tendeva a favorire prima le imprese militari,
dando grande importanza alla politica estera, trascurando così la situazione
socioeconomica precaria di questi territori di confine.
Risale
al 1932 la realizzazione dello stemma civico del paese quando tutti i Comuni
cadorini, sprovvisti di stemma, furono sollecitati con un’ordinanza ministeriale
a prepararsene uno “tipico e descrittivo”.
Molti
anni dopo il Comune di Danta assunse il nome di Danta di Cadore per confermare
la indiscutibile appartenenza del paese al Cadore, non solo dal punto di vista
geografico, ma anche storico e culturale.
Questo
emerse dal disegno di legge della Giunta Regionale approvato dalla Presidenza
del Consiglio il 20 aprile 1983.
6.2 Lo
sviluppo della comunità
Un
caso interessante, riguardante le Regole cadorine come formazioni e scopi
sociali, è quello di Danta di Cadore.
Tra
gli anni 1980-85 l’amministrazione della Regola di “Tutta Danta” ha messo in
luce due importanti problemi in ambito socio-ambientale: quello ecologico e
quello del lavoro e della casa.
Per
quanto riguarda il problema ecologico, l’educazione dei cittadini all’interesse
e all’amore per la natura è frutto di una tradizione secolare, la quale sembra
emergere anche negli scopi stessi dell’istituzione regoliera, così come sono
enunciati, per quanto attiene alla Regola di “Tutta Danta”, nello Statuto del
1976.
Secondo
alcuni punti “il patrimonio antico della Regola costituito da tutti i suoi beni
immobili, è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo all’attività
agro-silvo-pastorale e connessa” (dall’art. 2); “la gestione dei boschi e dei
pascoli viene curata attraverso un’idonea conduzione tecnica secondo un piano
economico” (dall’art. 5); “la Regola ha come finalità la conservazione ed il
miglioramento dei suoi beni agro-silvo-pastorali e di ogni altro bene immobile o
mobile” (dall’art. 6).
Questi
punti testimoniano il notevolissimo ruolo che, storicamente ed ancora oggi, ha
svolto la Regola per la conservazione, la tutela e l’incremento del patrimonio
agro-silvo-pastorale e di quello boschivo in particolare.
Basta
considerare le distruzioni perpetrate in altre regioni d’Italia, per comprendere
di quanto si debba essere debitori alla Regola, in termini patrimoniali e di
cultura, e quanto sia tuttora necessario il perseguimento di questo suo fine
istituzionale.
Legate
a questo problema numerose sono le iniziative assunte dalla Regola di “Tutta
Danta” per la salvaguardia, l’incremento e la migliore utilizzazione del proprio
patrimonio boschivo.
Sono
interventi che da sempre privilegiano la cura delle piantagioni, il
miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e la costruzione di strade
forestali, per una razionale manutenzione e utilizzazione dei boschi, come ad
esempio: lavori di ripulitura, sfalcio, esbosco di esemplari dannosi e
manutenzione ed irrobustimento delle piantagioni.
Il
secondo problema, quello del lavoro e della casa, è senza dubbio uno dei
problemi più gravi che interessano l’odierna società post-industriale, ed il
mondo giovanile in particolare.
A
risolvere il problema della mancanza di posti di lavoro ha contribuito la
nascita di numerose attività, legate alla fabbricazione dell’occhiale,
disseminate in tutto il territorio.
Il
loro sorgere ha anche arrestato l’emigrazione dei giovani verso l’estero (in
passato molti abitanti di questi territori per trovare lavoro avevano cominciato
a spostarsi verso la Germania, l’Austria, la Svizzera o anche oltreoceano,
facendo in alcuni casi anche fortuna) e rafforzato quel legame particolare, già
esistente, con la propria terra, con la propria abitazione intesa come luogo
sacro, espressione e simbolo della appartenenza alla comunità frazionale.
Essa è
costruita con il “diritto” di rifabbrico che solo al regoliere compete, e
mantenuta beneficiando del diritto di “fabbisogno”, anche questa, prerogativa
del regoliere.
Se la
tradizione riferita dovesse interrompersi, non sarebbe difficile immaginare una
progressiva disgregazione di un tessuto sociale, fra i più solidi anche
moralmente.
Riprendendo
l’art. 6 dello Statuto della Regola di “Tutta Danta”, l’erogazione del diritto
di rifabbrico, di quel particolare contributo che la Regola dispone in occasione
delle nuove edificazioni, è posta con priorità fra i fini
dell’Ente.
Questo
corrisponde alla “politica” che la Regola ha sempre seguito per creare
condizioni di permanenza della popolazione montana sul territorio che le è
proprio.
La
Regola ha individuato il diritto fondamentale delle famiglie a disporre di una
abitazione decorosa e lo ha riconosciuto come diritto patrimoniale che
scaturisce ogni qualvolta un capo-famiglia intraprenda la costruzione o la
ricostruzione della propria abitazione (“rifabbrico”), ovvero compia operazioni
essenziali a mantenerla in buono stato di conservazione o migliorarne l’uso,
anche mediante l’inserimento di
impianti tecnologici (“fabbisogno”).
Le
misure dei sussidi di rifabbrico e fabbisogno, agganciati in qualche modo al
valore del legname, perché originariamente corrisposti in natura, sono stati
costantemente aggiornati.
I
contributi di rifabbrico e fabbisogno, importanti per l’incentivazione
dell’edilizia privata, in taluni casi non sono di per sé sufficienti ad avviare
a soluzione il problema abitativo di una famiglia, specie ove questa non
disponga del terreno necessario per l’edificazione.
La
Regola di “Tutta Danta” si è fatta perciò carico anche di questo tipo di
problema, ed ha promosso una lottizzazione di terreni a scopo
edificatorio.
Fra i
principali problemi del paese di Danta di Cadore emergono: l’incentivazione del
turismo e dello sport, la carenza di parcheggi e di garages e i danni provocati
da avversità atmosferiche.
Per
ovviare al primo problema frequenti sono stati nel quinquennio 1980-85 i
rapporti tra la Regola e il Comune.
Si
sono creati rapporti di collaborazione perché l’Amministrazione della Regola si
è fatta carico di problemi comunali, interpretando così il proprio ruolo in
senso dinamico mirando allo sviluppo ed al benessere del paese, i cui abitanti
sono insieme regolieri e cittadini.
Il
contributo di denaro e di terreni, dato alla costruzione del nuovo Centro
Sportivo Comunale, ha rappresentato un momento particolarmente significativo
della suddetta collaborazione.
Della
Regola di “Tutta Danta” era infatti la proprietà dei terreni sui quali sorgono
ora gli impianti sportivi ed a favore del Comune di Danta è stato costituito
diritto di superficie, previa l’acquisizione onerosa, da parte della Regola
stessa, di porzioni di terreno mancanti.
Da
questa Regola sono inoltre stati appaltati i lavori di sbancamento e
sistemazione dei terreni del campo sportivo, in pratica di costruzione del campo
stesso.
Della
Regola è un contributo finanziario determinante per la costruzione, da parte del
Comune, del fabbricato degli spogliatoi.
La
Regola si pone rispetto al Comune in chiave anche propositiva, di sollecitazione
di scelte per lo sviluppo, di indicazione di obiettivi nella costante ricerca
del bene comune di tutta la popolazione.
Andando
verso gli anni Novanta i fini proposti dalla Regola di Danta erano la
conservazione, il miglioramento e l’utilizzazione del patrimonio boschivo che
avrebbero costituito ancora un punto cardine dell’attività della Regola ma
vigeva ancora la necessità di valorizzazione e di nuovi mercati per il materiale
legnoso, in un quadro internazionale ed interno sempre più
concorrenziale.
Era
necessario ogni incoraggiamento, appoggio ed incentivo al progetto a dimensione
comprensoriale della lavorazione del mercato del legno.
La
partecipazione della Regola di “Tutta Danta” all’Associazione fra le Regole del
Comelico si svolge ancora oggi all’insegna di un ruolo sempre più attivo, per
passare dalla fase delle enunciazioni di principio e dei progetti a concrete
attuazioni inter-regoliere.
C’è
così un maggiore spazio per destinare somme ed interventi di carattere
collettivo, soprattutto a quelli intesi a creare possibilità di occupazione
lavorativa.
La
costruzione della fabbrica nel 1975 destinata a diventare un’occhialeria non è
stata in questo modo destinata a rimanere episodio isolato fra gli interventi
posti in essere dalla Regola, ma piuttosto ha indicato una linea da seguire per
ulteriori investimenti, capaci di suscitare l’interesse di altri operatori
economici.
Lo
sviluppo industriale/artigianale ha incrementato l’occupazione lavorativa
privilegiando la manodopera locale nella assunzione di impiegati ed operai (la
costruzione di questa fabbrica era stata proposta dalla ditta Fedon di
Vallesella la quale si era impegnata ad assumere fino a cinquanta operai qualora
fosse stato offerto per un periodo di dieci anni procrastinabili, un edificio
adatto allo scopo e altre piccole fabbriche o laboratori hanno operato nel
paese, lavorando soprattutto nel campo dell’occhialeria e derivati come ad
esempio il laboratorio aperto da Tino Zordanin per la costruzione di utensili
per la misurazione dei tronchi d’albero).
Erano
necessarie poi forme nuove nella concessione di benefici ai regolieri, più
rispondenti alla domanda emergente.
In
questo filone si inseriscono ad esempio i contributi da concedersi alle famiglie
di regolieri in ragione del proseguimento negli studi dei figli, se questi
frequentano la scuola superiore o l’università.
Lo
sviluppo passa anche attraverso la preparazione di nuove leve di tecnici,
insegnanti, professionisti, imprenditori, pubblici
funzionari.
Importante
è il contributo che la Regola destina alla formazione di giovani volenterosi e
capaci che rappresentano il più produttivo fra gli investimenti base delle
attività di ogni previdente Amministrazione.
6.3 Alcuni verbali tratti
dal Laudo della Regola di “Tutta Danta” datati dal 1575 al 1892
Laus deo semper
Ristretto del Registro della Regola di Danta unite qui dalli Originali
fogli i più importanti Ed antichi diriti vale a dire Laudi investiture Decreti
annaloghi e aquisti de Boschi conversioni e divisioni e Parte di Regola in
spropri di Boschi E diriti in Visdende E firmazione di Tutta L’estensione sia
sopra Boschi E Pascoli E Strade di Regola come qui entro Descrite.
Laudo di Danta di
Cadore
Nel Nome di Cristo…Amen
L’anno di Nostra Salute Millecinquecento settantacinque.
1575. Indizio terza. Il dì veramente 11 del Mese Di Marzo Nella Villa di Candide di
Comelico, in casa di me infrascrito Nodaro, et ivi:
Sig.r
Bortoluzzo di Maialino
Merico del Villa di Danta e Regola così detta di Comelico, Sr. Odorico
qm. Valentino d’Adamo di Menia, Sr. Giovanni qm. Antonio di Colluto suoi
Laudadori E Mistro Pietro de Menia, Antonio qm. Pietro de Monte E Pietro
Doriguzzi deputati della istessa Regola di Danta.
Vedendo il Laudo della istessa Regola e Villa di Danta
esser Già per la vecchiezza Distrutto e Rovinato et asegnò talle ridoto che eso
non si puo vedere ne rilevare cosa alcuna et acciò che le loro, Della Regola
stesa ragionevoli E ottime et antiche
Deliberazioni E consuetudini non periscate anzi piu si conservino per
comun benefizio E decoro della stesa Regola considerando esere cosa utile e
necessaria che tal Loro Laudo debba esere riformato, et Rinovato per Comune
utilità e Buon Governo e quiete Della stesa Villa e Reg.۹ di Danta con ogni
Miglior Modo via forma che piu Retamente hanno voluto E ordinato et costituito
gli iscritti
Laudi ordinazioni, E costituzioni i quali e le quali
intendano che dai Regolieri della stesa Villa E Regola di Danta con ogni Miglior
Modo Siano oservati E conservati.
Primieramente hànno voluto lodato E Deliberato che nella
festa di S° Giorgio ogni anno si tenga favola Nel Luoco solito di Danta alla
favola debba qual si voglia Regoliere Portarsi senza alcun comandamento del
Merico alla favola se il Merico che sarà di tempo in tempo non intervenire Sia
condanato, al Comune e Regola in sodi 20 de piu nello steso modo sieno condanati
li Laudatori se non si acosterano alla detta favola per cadeuno desi sodi 15 E
così Li Saltari in sodi 10 e qual si voglia Regoliere che in eso giorno di detta
favola non sarà Presente in soldi 5.
Itèm- che in
esa festa di S° Giorgio sia elletto il Merico il quale sia di Buona Condizione E
fama, E suficiente, a regere, e Governare detta Reg٩ E similmente sieno elletti
due Laudadori appresso il detto Merico il quale il quale cosi E Ricusando
Daccettare il detto atto sieno condanato in S.5 e non ostante sia tenuto
esercitar detta carica e cosi Li Laudadori se Ricuserà di esercitare il Loro
atto siano condanati in S.4 per cadauno e sian pure tenuti ad esercitare me
detto atto.
Item- Che
nel me detto Giorno che si allegano il Merico E Laudadori siano ancori elleti E
debano ellegersi ognuno due saltari si quali Debano per Ruolo fare il esercitare
gli atti desa Reg٩ quali saltari cosi elleti Ricusando d acetare tale impegno
sia condanati in S.45 e nulla Meno sieno tenuti ad accetare detta
carica.
Item- Che in
detta festa di S° Giorgio siano elletto il Giurato di Chiesa dal venerante Lume
di S° fabiano, E qual Giurato cosi elletto si dii il Giuramento dal di far
Esercitare cose utili apro del Lume ed omettere Le cose inutili il quale non
possa allienare Li Beni Desso Lume non dispore o fare alcun contrato dei beni
con se sia senza espresa licenzia ed intervento di detto Merico E Laudatori, e
fato o Rogato che fosero non voglia e s’intenda nulo qual giunto terminato che
avera il suo atto sia tenuto a Render E far li conti Della Sua aministrazione
del detto Lume avanti il Merico e Laudatori.
Item- che se
qualche saltaro esendo serata La favola che nel Giorno Gli sara ordinata andar
ad esperimentar, Elevar Pegno in detà favola et andar debba per quella calcando
con Diligenza, e se non sarà andato sia condanato in soldi 45 se si sarà
comandato che vada a lavar pegno: similmente sia condanato quando havera
Pignorato e non si presenta al Merico o Laudatori-
Item- Che
dette favola di Danta sia s’intenda eser serata 5 Giorni avanti la festa di S°
Giorgio sino ai 15 Giorni dopo La festa di S° Michele nel Mese di 8bre con
questa condizione pero che ogniqualvolta Piacera ad alcuno Regoliero di detta
Villa Possa e voglia 20 Giorni avanti La predeta festa di S° Michele Levar dal
Monte o da altro Luoco li suoi animali e tenerli pure solamente nei suoi Pradi e
se fosero nej Pradi d’altri sijeno Pignorati tuti animali secondo la forma del
presente Laudo E pasati li 15 Giorni tutti gli animali pasarà a Loro piacere
pasere per deta favola.
Item- che La
Regola di Zovo verso La villa di Danta sia serata per tempo et apperta ad
arbitrio dei vicini Danta.
Item- Che
ogni Grege di Pecore o capre che sarà ritrovata a Pascolare in deta Regola di
Danta perda 10 cavi in, su un Montone; e S 10.
Et il saltare subito Pigli il Pegno, e La prenti al
Merico che sara in quel tempo qualmente sia vend٩ Da Merico e Laudadori al piu
offerente la Metà del qual Prezzo sia apticato ai Lume dei SS° fabiano, e
sebastia na terza parte sia del saltaro e laltra Parte della istesa Reg٩ di
Danta et il Merico debba aver La Pele Del Montone, e sotto a Dieci cari per un
sollo per cadeun capo.
Item- che
qualsivoglia armenta ritrovata in dano in deta Reg٩ overo favola Di Giorno perda
S 5 e di Note S 15.
Item- qual
si voglia Payo Bovi ritrovato a danificare in detta favola Di Giorno S 3: e di
note S. 5.
Item- che se
da forestieri sarà apportato Dano in Deta favola o nei Pradi dei vicini di Danta
con Li Loro animali di giorno sia condanato in S. 10. per cadeun, e di note S.
15.
Item- che
Nesuno Regoliero di Danta ardisca ne in alcun Modo presuma a tenere o far tenere
animali di qual si sia Ragione detto alcun forestiero in, detta Regola in Casa,
o altrove da una note in su E se alcuno contrafarà perda per cadeun Giorno S 20:
e stala di meno di tenuti a rimandar Gli animali al Loro
Padrone.
Item- che
qual si voglia Regoliere e vicino da Danta sia obligato accordire Le sue
chiusure ovunque sara Bisogno il Loro antiche consuetudini, e se alcuno
contràfara a tal Laudo sia condanato al Merico o al comune in S 10 tutta via sia
tenuto a Costruirle.
Item- che
nesuno del Comune o vicino dese Regole forestiere ardisca ne in alcun modo
presuma di andare a pasare per Li Prati dessa Reg٩ dopo che fose serata La
favola con Bovi o cari senza Licenzia del Merico di detta Reg٩ Dalla favola non
sarà aperta, e se alcuno contrafara sia condanato
per cadeuno, e per ogni volta in S 10 al Merico et al
Comune della Regola.
Item- che
nesuno della Reg٩ ardisca ne Debba andar a segar neli Prati di detta Reg٩ sinchè
dal Marico e Reg٩ non Gli sarà ordinato il comandamento e se alcuno contrafarà
sia condanato in S 45.
agiungendo che nesuno presuma di caminare con Bovi o
altri animali fuori di strada Publica se alcuno contrafarà sieno condanati Li
detti S 45. per cadauna volta.
Item- che
nella festa di SS' Ermagora, e fortunato nesuno dessa villa di Danta ardisca a
lavorare o far lavorare, in detta Regola e se alcuno contrafara sia condanato al
Marico dessa Regola in S 10 per cadeuna persona o ciascheduno operaro, e ciascun
Regoliero vedendo alcuno a Lavorare in detta festa sia obligato come sopra in
vigor di giuramento e accusarlo e denunciarlo al
Merico.
Item- che
nel vigilia di S. Michele del mese di 7bre ogni anno il Merico dessa Regola di
Danta sia tenuto a far congregarE
La favola nel Luoco solito di Danta col quale ogni Regoliero debba
accostarsi a essere presenti sotto pena di sopra ordinato senza comandamento Dal
Merico nella favola Li saltari con Loro Giuramento sarà tenuti de presentarsi al
Merico ad uno per uno i pegni da esi Levati dei quali in Deto giorno sian dal
Merico e Laudadori deliberati con Giustizia.
Item- che in
caso dabbesenti Li Saltari debba detta Reg٩ che del Merico che sarà in quel
tempo coi suoi Laudadori se sarà Ricercato possa, E voglia Levare Li pegni ai
verificati siano di qualunque condizione.
Item- che
nesuno desa Reg٩ ardica contro il Merico, o Laudadori ne incolparli con parole o
con fati e, se alcuno contrafara sia condanato ogni volta al detto Comune o Reg٩
in S 45 per cadeuno.
Item- che
ogni volta che non si trovasero nella detta Reg٩ Li saltari che il Merico o
Laudadori che sarano in quel tempo posono e vogliono levar pegno a forestieri di
qualunque condizione darificante in detta Regola.
Item- che se
alcuno detta Reg٩ si sentira agravato o lamentase del Merico o Reg٩ di Danta
possa possa e voglia quel tale cosi
agravato appelarsi alla favola Piedo e non ad altro
luogo.
Item- che di
tutti e cadeuno dei Pegni fatti in detta Reg٩ la Meta Debba aspetare, e prevenga
al Lume dej SS' fabiano e sebastiano di Danta la 4ta parte ai saltari et il
Rimanente al Merico ed ai Laudadori.
Item- che
ogni Regoliero sia obligato subito dopo la festa della cattedra di S. Pietro
pore gli anneli ai Rari animali suini e quello che contrafara sieno condanati in
S 5 al Merico e nulla meno sieno tenuti aplicare ai suini Gli
anello.
Item- la
Reg٩ de Danta confina a Mattina in Reg٩ casada da mezzo di in Reg٩ di S. Stefano
a sera in Monte Pontigo et a nulla ora in Reg٩ o Comune di
Candide.
Item- Giorno
settimo del mese di 8bre 1575 nella Villa di S. Nicolò di Comelico in casa degli
eredi del cu Sr. Bortolamio da saco presente il Sr. Bortolamio da saco con
Nodaro Sr. Bortolo de janese della villa di Gera Sr. GiòBatta qm odorico da Vara
di presente abbitante in Venezia e Nicolò de Monte comandador de centenaro di
Comelico di sopra testimoni di fede a queste specialmente chiamati pagati et
autiivi
il spetabile Ed Ecmo Sr. GioBatta cordela Belluts D’ambe
Le Leggi e Denisimo Vicario di Cadore udito Sr. Antonio de Monte da Danta di Comelico in
tanto per Nome della prefata università, e Reg٩ che sia detta sua spetabile
interposta il Decreto al soprascritto Laudo e la sua spetabile Restino
confermate le cose sudete e contenute in questo visto il sopra scrito Laudo e
tutte le cose contenute interposte La sua E dal Comune di Cadore autorita giudizia decreto cosi e con ogni miglior
modo Permessa deliberazioni sive laudem Regola di Anta comelici ego joanes Gera
q joanes Batta Pubُ, autoritate Veneta nota collagiato Cadubris et attis qm Ambros da Gera Notaris avi …paterni sic
Requirentibus hominibus atti loci optima fide extra si misaque notorie et soliti
tabelliorato fidexenio appositis roboravi.
In Christi Nomine Amen. Anno Salutis Nostrae 1575.
Indictione termia die vero 11. Mensis Martij. In Villa Candidis Complici in Domo
mei infrascripti Notarij.
Inique s. Bortholucius de
Madalino Villae, et Regular de Danta Complici, s. Odoricus qu Valetini Adami de
Menia, s. Joannis qu Antonij de Coluto eius Laudatores, nec non Magister Petrus
de Menia, Antonius qu. Pietri
de Monte, et Petrus de Dorigutio Deputati ab ipsa Regula, et Ville de Anta cum
Viderent laudum ipsius Regulae, et Villae de Anta vetustate
demolitum.
Omissis
Item- Regula de ta terminet a mane in Regula de Casada, a
meridie in Regula Sancti Steffani, a sero in de Candide.Monte de Pontigo, et a
null’ora in Regula vel Communi
Omissis
Praemissas
deliberationes, sive Laudam Regula Anta Comelici, Ego Joannis Gera q. Joannis
Baptistae Pub. Auct. Not. Ccollegiatus Cadubrij ex
Actis q. Andrete Gera Notar. Avi mei Paterni, sic requirentibus hominibus dicti
loci optima fide extraxi me eiusque, et solito tabellionatus signo appositis
roboravi.
Nel nome di Cristo così sia
il dì 13 86 vè 1618 in Pieve di Cadore nel Palazzo della Spetabile
Comunità.
Convocato, e congregato il
Magnifico Consiglio Generale di Cadore nel quale conparvero Sr Giacomo Di
Doriguzzo Mavico della Regola di Danta il laudadori et altri intervenuti per La
Regola od universita di Danta; da essi esposta la negesità e Bisogno che hano di
Boschi così che per la loro mancanza no posono ristorare, e rifare li coperti
delle Chiese e delle loro case no far li Ponti e strade publiche perilche
suplicarono e fecero istanza per la concesione della vizza avanti chiesta, e di
mandata nei monti di Piedo atteso che avrano disegnato e terminato Gli uomini
elletti nel Magnifico Consiglio cioe il Sr Orienzo Bionta Consigliere di Pieve,
il Sr Ciprian da Bin Consigliere di oltrapiave come si puo vedere nella
prodota
Dagli stesi homini elletti
dal tenore come segue; cioe Confini della Val di Mauria di Danta nuovamente di
mancata; cominciando dal Pie ad prà di Chiacula et va via Dentro per mezzo li
Ronchi di Mauria fava et va alla val di Mauria sino alla stua Vecchia di Pontigo
et va su per il Giau di cella sino sotto lago.
Traversando va al Tabiado di
Campo disendendo.
Zò per il Giau di mauria de
longa sino al Giau di Ciacula; Quali Termini letti, e consiervati nel Magnifico
Consiglio asieme Distanza de Predeti di Danta et Sianta La Relazione della
scarsezza di Boschi che hanno Li detti suplicanti fu Posta parte e fu presa con
Tutti li vote favorevoli solo uno in contrario che li luoghi Posti tra due
Confini e Termini sopra scriti siano; Sin tandono esere per lavenire
Perpetuamente vizzati per L'antedetta universita di Danta, e per Beneficio della
Medesima, per Riparare e Ristorare le Chiese e le Strade Ponti et altre cose
Necesarie di simile sorte con Dichiarazione che nej detti Boschi Nabbia il
Principale ivj di tagliare il medesimo Dogge Sigr Re di
Venezia.
E questa suplente Comunità
... le qualli cose Fatte il pressato Magnifico Consiglio con la sua Autorita
confermo, e Comando che dete cose premesse sia fatto il Pubblico il stromento in
debita Forma, e coroborato col solito sigilo della deta Comunità Tiziano Soleano
Nodaro & canceliere della Magnifica Comunità di Cadore n° scrisse ed in
questa Publica forma a' Registrata te in Fede di sottoscritto et a' sigilato
Dal' Libro di Laudo ho' copiato da Foglio 35 alle 36 col cauto confronto Pa
Doriguzzi vedasi la terminazione in foglio alle line-segnate a disegno di tipo
con croce a Rosso Nel processo di causa seguita tra Rega ...nel anno
1761
6.4 Il
rapporto tra istituzioni: Regola e Comune
La
Regola sopravissuta alle difficoltà nel tempo ora si trova a convivere sullo
stesso territorio con il Comune; la loro non è stata in passato e non è neanche
ora in genere una pacifica convivenza (fanno eccezione in questo caso la Regola
e il Comune di Danta), sono numerosi i punti di attrito e le reciproche
interferenze.
Il
contrasto tra le due sorge quando c’è confusione di ruoli: la Regola è convinta
di poter gestire i suoi terreni senza dipendere dal Comune ed ha il retaggio
delle funzioni pubbliche che le venivano imposte dal Decreto del 1948; il Comune è
abituato a considerare le Regole come suoi enti di beneficenza ed è anche
convinto di avere una incondizionata autorità in ambito urbanistico-ambientale
Le
Regole rivendicano la propria autonomia nella gestione dei beni
agro-silvo-pastorali, riconosciuta anche di recente dall’art. 11 della legge
regionale 26/1996, mentre il Comune dimostra di non considerare il ruolo
riconosciuto alle Regole dal legislatore, ed è opinione dello stesso che la
presenza delle Regole rappresenti un impiccio all’esercizio delle proprie
funzioni pubbliche.
Nella
consapevolezza della diversità dei compiti loro assegnati sarebbe più
vantaggiosa e utile una reciproca collaborazione, senza confusione di ruoli e un
rispetto reciproco perché la funzione svolta dalle Regole sul territorio, in
ragione dell’interesse ambientale sotteso alla proprietà collettiva, acquista
una certa rilevanza anche al di là della cerchia dei proprietari
regolieri.
Altre
autorità hanno poi definito “corporativismo” le resistenze regoliere ad un’opera
pubblica del Comune e proprio in questo punto emerge il malinteso, il quale da
origine a tanti guai.
Dai
documenti antichi emerge che in molti casi a proposito delle Regole veniva
utilizzato il termine “Comun” il quale però non coincide con l’ente locale di
diritto pubblico ma con questo termine veniva semplicemente indicata la Regola o
l’insieme di Regole [54]
L’origine
del Comune è più recente, è nato in seguito alla Rivoluzione francese ed è stato
importato in Italia da Napoleone nel XIX sec..
Nonostante
la creazione del Comune si è poi mantenuta la distinzione tra questo e la Regola
e le differenze sono sempre presenti; per quanto riguarda la personalità
giuridica, al Comune è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico
mentre alle Regole è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto
privato in quanto per la legge il patrimonio regoliero è qualcosa di più di un
qualsiasi terreno di proprietà privata.
Con il
riconoscimento della natura privata dell’associazione dei consorti regolieri,
viene assicurata alle Regole una maggiore libertà d’azione, esente da controlli
esterni, come avviene per il Comune.
Le
scelte urbanistiche, le quali per legge competono al Comune, non possono
ignorare il vincolo che la legge pone a tutela di quel patrimonio; allo stesso
modo il Comune deve ad esempio rispettare i vincoli gravanti sui beni
d’interesse storico-artistico-ambientale o sugli edifici destinati al culto o
sulle aree militari.
L’appartenenza
all’ente locale è determinata dalla residenza all’interno del territorio
comunale, per le Regole lo status di regoliere è determinato dallo jus
sanguinis indipendentemente dalla residenza all’interno del regolato;
riguardo il territorio, sul territorio comunale l’ente locale può esercitare
solo i poteri amministrativi attribuiti dalla legge, mentre i regolieri sono
considerati proprietari “a mani riunite” dei propri beni.
I
regolieri esercitano sul loro patrimonio il diritto di proprietà, gestendolo
secondo quanto stabilito dalle consuetudini, dalle norme statutarie e dalle
modalità dettate per i terreni forestali privati.
Infine
per quanto concerne i fini, il Comune è ente territoriale a fini generali capace
di soddisfare qualunque interesse della collettività
comunale.
Il
Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo; all’ente spettano tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione e il proprio territorio tranne
quello espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale in vista dell’aumento delle funzioni attribuite all’ente
territoriale.
Lo
scopo principale delle Regole è costituito dalla gestione del patrimonio
agro-silvo-pastorale in proprietà collettiva.
L’azione
del Comune è rivolta alla soddisfazione di bisogni della collettività comunale
per questo la legge gli attribuisce sia il potere regolamentare sia quello di
incidere nella sfera giuridica soggettiva dei privati nell’esercizio delle
funzioni amministrative, mentre le Regole operano nella gestione dei propri beni
per la soddisfazione dell’interesse dei regolieri.
Anche
le Regole però hanno svolto importanti funzioni pubbliche a favore della
popolazione del Comune, l’art. 4
del d.lgs. n. 1104 del 1948 stabiliva il principio della contribuzione
obbligatoria a favore del Comune prevedendo che le Regole cadorine fossero
tenute a concorrere a favore del Comune sia sotto forma di contributo
finanziario al bilancio comunale, sia con l’assunzione diretta e gratuita di
compiti e oneri compresi tra le funzioni e le spese obbligatorie dello stesso
Comune.
Le
Regole svolgono un importante ruolo nella protezione ambientale a vantaggio
dell’intera collettività, non solo comunale e inoltre è stato riconosciuto alle
Regole un importante ruolo sotto il profilo produttivo e anche nello sviluppo
economico e sociale del territorio montano.
Alle
Regole è stata poi anche attribuita dall’ordinamento giuridico l’autonomia nella
gestione del proprio patrimonio e la capacità di perseguire anche l’interesse
pubblico ambientale, che confermano una posizione diversa delle Regole rispetto
a quella di un comune soggetto privato nella partecipazione al perseguimento di
interessi pubblici.
Per lo
sviluppo del territorio montano Regole e Comuni dovrebbero cercare forme di
collaborazione nel raggiungimento dei diversi interessi, come nel caso del
Comune di Danta.
Il
benessere della collettività locale difficilmente può essere raggiunto
attraverso i conflitti i quali poi distolgono le Regole dal fine della gestione
dei propri beni e impediscono di trarre ciò che di positivo la proprietà
collettiva può offrire alla collettività.
Il
Decreto legislativo n. 1104 del 1948, l’art. 3 della legge n. 97 del 1994 e la
legge regionale n. 26 del 1996 stabiliscono alcuni rapporti tra Regola e Comune
addirittura necessari; il Decreto legislativo art. 4 imponeva alle Regole
l’assunzione diretta e gratuita di compiti e di oneri compresi tra le funzioni e
le spese obbligatorie del Comune.
Quest’obbligo
è stato adempiuto fino all’arrivo della legge 3.12.1971 n.
1102.
Oggi
la citata legge statale n. 97 e la legge regionale n. 26 prescrivono che gli
atti rilevanti delle Regole siano pubblicati all’albo pretorio del Comune e
prevedono che il patrimonio della Regola possa essere amministrato dal Comune e
viceversa ma impongono tra Comuni, Comunità montane e Regole un coordinamento
garantendo il coinvolgimento delle Regole nelle scelte urbanistiche e di
sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e
ambientale e per la promozione della cultura locale.
Il
decreto legislativo prevede che gli obblighi della Regola siano definiti
d’accordo tra Regola e Comune o mancato l’accordo siano definiti da una specie
di Collegio arbitrale.
Per
molto tempo la Giunta provinciale amministrativa e il Ministero Agricoltura e
Foreste non hanno eccepito conflitti di interesse o incompatibilità che potevano
prospettarsi nella definizione degli obblighi delle Regole cadorine verso i
Comuni.
Il
punto centrale dei rapporti tra Regole ed enti locali è costituito dalla
pianificazione urbanistica, su questo terreno l’autonomia delle Regole deve
essere riscontrata.
In
sede di pianificazione urbanistica i conflitti tra Regole ed enti locali
rischiano di accentuarsi.
La
pubblica amministrazione potrebbe voler assegnare ai beni regolieri una
destinazione diversa rispetto alla loro naturale destinazione agricola o
potrebbe voler localizzare delle opere pubbliche sul patrimonio antico anche
contro il volere delle stesse Regole.
Si
troverebbero così a concorrere due diverse volontà, quella delle Regole e quella
dell’amministrazione, in quest’ambito allora il sistema del coinvolgimento dovrà
dimostrarsi capace di mediare i vari interessi in gioco.
La
pianificazione urbanistica consiste nell’attività svolta dalla pubblica
amministrazione finalizzata all’individuazione delle regole da seguire per
l’utilizzazione del territorio allo scopo di consentire un uso del territorio
corretto e rispondente all’interesse generale di tutti [55].
Con la
pianificazione urbanistica l’amministrazione indica quali usi concreti possono
essere realizzati sul territorio e secondo quali cadenze
temporali.
L’urbanistica
è il settore dove più domina il principio di autorità.
La
pubblica amministrazione nell’attività della pianificazione urbanistica esercita
un ampio potere discrezionale che incide nella libertà di utilizzo del
territorio; nel pianificare la pubblica amministrazione deve contemperare gli
interessi aventi allocazione territoriale con lo scopo di individuare il
migliore assetto possibile del territorio, come attribuito dalla
legge.
La
legge regionale sul riordino delle Regole si occupa della materia urbanistica in
due diverse disposizioni, una disciplina il rapporto tra Regole ed enti pubblici
territoriali e affronta la questione dal punto di vista procedimentale, l’altra
si occupa del regime giuridico dei beni in proprietà collettiva regoliera e la
affronta dal punto di vista sostanziale.
Il
vero detentore del potere di pianificazione urbanistica risulta essere a tutti
gli effetti il Comune, il coinvolgimento delle Regole avverrà nella fase
antecedente all’adozione dello strumento urbanistico: il Comune per poter attuare attraverso la
pianificazione il contemperamento dei vari interessi, con allocazione
territoriale, dovrà conoscere anche gli interessi di cui le Regole si fanno
portatrici; dopo l’adozione l’amministrazione sarà meno disponibile a modificare
quanto deciso, idoneo così a produrre determinati effetti
giuridici.
Il
parere diventa un momento fondamentale per conciliare l’azione delle Regole e
del Comune; il Comune non potrà mutare la destinazione dei beni regolieri senza
che le Regole abbiano ricevuto l’autorizzazione dalla Giunta
regionale.
L’azione
del Comune e delle Regole richiede inoltre l’intervento del Servizio Forestale e
della Regione.
E’
opportuna la scelta della legge regionale riguardo la natura obbligatoria del
parere delle Regole, l’inerzia di queste non può paralizzare l’attività di
pianificazione comunale con l’avvertenza che sui beni del patrimonio antico, il
pianificatore non potrà procedere senza il consenso delle Regole le quali devono
ottenere l’autorizzazione regionale al mutamento di
destinazione.
53 F. Pettinelli, Danta Racconta, Origini vicende e gente di Danta di Cadore, p.
34.
54 G.L. Andrich, Appunti
di diritto pubblico e privato cadorino, Belluno, 1909, p. 40.
55 G. Pagliari, Corso di
diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 1997.