Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi


CAPITOLO SECONDO

LE REGOLE: ORIGINI E CENNI STORICI

 

2.1 Le Origini

Le Regole cadorine nascono storicamente, non si sa con sicurezza a che epoca risalgano ma i primi documenti che attestano la presenza delle Regole [1] in Cadore sono successivi all’anno Mille.

Sicuramente l’uomo abitò il centro Cadore già in epoca preromana.

Reperti testimoniano la presenza in loco dei Paleoveneti a cui si sono sovrapposti i Celti, probabilmente progenitori dei Catubrini [2], da cui deriva la denominazione Cadore e Cadorini, che utilizzavano il pascolo in comune.

Si ipotizza che la proprietà collettiva si sia diffusa già nel periodo protostorico: è possibile che i primi abitanti della regione cadorina, ricoperta di fitti boschi, abbiano dovuto compiere uno sforzo in comune per riuscire a colonizzare i luoghi e poi siano stati costretti, dalla natura delle cose, ad unire le loro forze per superare le numerose difficoltà.

I pionieri avevano la necessità di lavorare insieme per aiutarsi, soprattutto di sfruttare, in modo indiviso, i pascoli per assicurare a tutti il minimo per vivere.

La povertà dell’habitat favorì e impose la strettissima aggregazione tra la gente della montagna, tutti accomunati dalle necessità della sopravvivenza.

Nel periodo della dominazione romana, pare che l’appartenenza alle Regole fosse un diritto reale dei masi di fondovalle e che ogni possessore del maso ne fosse membro.

I contadini sotto i Romani erano considerati servi e non si poteva concepire una loro proprietà comune, i Romani consideravano i pascoli come pertinenze dei masi di fondovalle e li chiamarono “compascua pro indiviso”.

I diritti sui “compascua” venivano acquistati o ceduti con il fondovalle data la loro accessorietà ai fondi stessi.

Secondo Ciani, caduto l’Impero Romano d’Occidente, gli Eruli impadronitisi del territorio non portarono innovazioni e la Comunità dei Cadorini (detta prima del Mille anche Comitato o Contado e gli abitanti contadini per il loro carattere rurale) continuò ad amministrarsi con la Legge Romana[3].

Le direttive della colonizzazione romana non modificarono l’ordinamento fondiario delle primitive genti italiche, che si stanziarono e popolarono il Cadore, a differenza invece dalle istituzioni barbariche, che lo rafforzarono data la tradizionale divisione del suolo in bosco, terra coltivabile, pascolo e l’assegnazione delle terre in lotti, quante erano le famiglie, che poi si riunivano vivendo in consorzi[4].

Con le invasioni longobarde (dal 578 d.C.) e l’arrivo delle genti germaniche che si affiancarono alle popolazioni locali, l’assetto proprietario di tipo collettivo fu confermato e l’istituto regoliero si consolidò.

I Longobardi apportarono quel fondamentale concetto gentilizio di proprietà vivo tutt’oggi.

I terreni erano considerati concessione dello Stato alla famiglia e dovevano rimanere indivisi, infatti se una famiglia non aveva discendenti i terreni rimanevano in proprietà alla tribù.

Si affermò il concetto che i pascoli erano proprietà collettiva dei consorti originari e le Regole divennero una comunità chiusa.

La nascita delle Regole comeliane ed ampezzane risale con probabilità all’età medioevale, secondo approfondite ricerche deriverebbero la propria origine dalle Regole madri del centro Cadore [5].

La derivazione delle Regole cadorine sarebbe attestata dai legami tra Regole madri e figlie, nei giudizi di appello, e dai possessi in territori lontani.

Le origini delle Regole sono però solo oggetto di ipotesi, per poter indagare il loro passato con maggior precisione bisogna giungere fino al basso medioevo, periodo al quale risalgono i primi documenti certi sulle Regole.

All’inizio del secolo XIII la serie dei documenti diventa continua, nei primi documenti si citano le “vicinee”, le “vicinee sive populi”, gli “habitatores qui veniunt ad ecclesiam…”, “omnes illi qui cotidie habitat in fabula…” e coloro che sono stati nominati procuratori agiscono “pro se et pro ceteris suis vicinis”.

Questi documenti non registrano i primi atti delle Regole da poco formate, sono solo i primi contratti per i quali si preferisce la forma scritta e che sono stati conservati, per la loro importanza, in successive vertenze patrimoniali; l’origine delle vicinie-regole, compiutamente organizzate, va posta più lontano[6].

 


2.2 Epoca Patriarcale

Nel 1077 l’imperatore Enrico IV costituì il principato ecclesiastico di Aquileia di cui fece parte anche il Cadore.

Dopo essere state subinfeudate ai Collalto, le terre cadorine passarono, dal 1138 fino al 1335, ai Da Camino, i quali esercitarono il loro dominio e curarono l’amministrazione dei loro beni con propri rappresentanti e dipendenti: podestà, villici, officiali, centenari, canipari, decani, marighi, giurati, ecc. [7].

Il podestà era il rappresentante del conte in Cadore, l’ufficio giudiziario esercitato dal podestà fu, fino oltre la metà del sec. XIII, fuso con quello dei villici.

Il conte, che raramente era presente di persona in Cadore, delegava in tutto o in parte, l’esercizio delle sue funzioni, ad uno o più villici, già amministratori dei suoi beni, o conferiva l’intera sua giurisdizione ad un podestà, che con l’andare del tempo subentrava ai villici.

Dai villici e dal podestà dipendevano gli officiali, notai collaboratori nella funzione giudiziaria, dislocati nelle varie centene.

Erano dapprima “officiales curie e pro domino corpo” di notabili che il conte non poteva disconoscere nel suo governo.

Essi caduto il dominio caminese, nel 1335-1338, ebbero l’effettivo controllo della situazione locale; l’officiale di ciascun centenaro (considerato l’ente amministrativo formato da dieci decanati, dei  quali facevano parte gli abitanti della circoscrizione iscritti nelle Regole) insieme con gli altri meliores terre, eletti dagli uomini del centenaro,

costituirono il Consiglio Generale del Cadore.

I giurati eletti da ciascuna Regola svolgevano funzioni pubbliche alla dipendenza dei villici, podestà ed officiali nella gerarchia feudale: queste loro funzioni continuarono ad essere svolte anche quando il protagonista del governo cadorino divenne la Comunità.

L’ufficio, nel quale maggiormente apparve il legame e la dipendenza delle Regole con l’amministrazione feudale, fu quello del marigo.

Il marigo era il capo della Regola ed era di nomina del conte, questa situazione, in contrasto con l’autonoma attività delle Regole, venne mantenuta in Cadore nella seconda metà del sec. XIII.

Dal sec. XIV con l’istituzione della Comunità le funzioni del centenaro e del decano furono ridotte alla esazione della colta (prestazione finanziaria dovuta alla Comunità per il soddisfacimento di interessi generali) e con il loro nome vennero indicate fino all’inizio del sec. XIX le suddivisioni amministrative del territorio cadorino.

L’ambito di una centena corrispondeva a quella di una Regola matrice, la quale diede origine, nei sec. XIII-XVIII, ad altre Regole, mentre quello delle decanie alle varie ville che la componevano.

I centenari e decani scomparvero come persone di rilievo sociale ed economico, mentre rimasero le loro funzioni amministrative assorbite dalle Regole.

Alla responsabilità, per gli oneri fiscali e per l’ordine pubblico, era chiamata nella nuova Comunità una più ampia categoria di persone: la colta era imposta dal consiglio generale o assemblea che stabiliva le contribuzioni dovute dai regolieri; dell’ordine pubblico erano responsabili i regolieri attraverso il loro marigo; assemblea, arbitri, giudici del conte avevano sostituito, nell’ultimo periodo del dominio caminese, l’attività di pacieri dei decani, i quali erano stati testimoni o arbitri di quasi tutti gli accordi, divisioni, transazioni fra le Regole.

Nel 1199 aderirono all’alleanza, patto internazionale tra il comune di Treviso e Guecellone e Gabriele Da Camino, anche venti homines de Cadubrio (forse il primo nucleo della futura Comunità Cadorina).

Nel 1235 venne concesso da Biaquino III Da Camino ai cadorini lo Statuto, a presidio della loro individualità, che sanciva le consuetudini locali e riconosceva ufficialmente le Regole.

Le disposizioni statutarie riconoscevano alle Regole una giurisdizione propria su tutto ciò che era di loro pertinenza, mai comunque oltre una certa somma.

Si deduce quindi che le Regole, nel Basso Medioevo, erano già formate e organizzate, avevano una propria autonomia, che si rifletteva nella possibilità di giudicare su determinate materie e disciplinavano il godimento dei fondi.

La disciplina dell’uso comune del territorio, sotto i Da Camino, venne esplicitata nei laudi, trascrizioni di consuetudini risalenti nel tempo, d’origine giudiziale, redatte per la prima volta  proprio in questo periodo, la cui approvazione spettava solo all’assemblea dei regolieri senza l’intervento di nessuna altra autorità fino al 1456.[8]

I laudi (statuti) riportano antichissimi usi tradizionalmente conservati nella loro forma primitiva, quello più antico del Cadore che si conosca è quello di Candide del 1235[9].

Da altri documenti viene attestato che le Regole disponevano dei propri beni come proprietari senza bisogno dell’approvazione dei feudatari.

A questi elementi si affiancano le numerose lotte intraprese dalle Regole per la conservazione dei propri confini  le quali confermano come i regolieri siano proprietari dei propri beni, i quali con la propria terra hanno un rapporto diretto, autonomo ed effettivo.

Da quei beni dipende il loro sostentamento, basato soprattutto sull’allevamento del bestiame.

Nel 1335, quando Rizzardo Da Camino morì lasciando orfane tre figlie femmine minori d’età, la Comunità Cadorina si offrì di porre sotto la propria tutela queste figlie e, dopo essersi a sua volta posta sotto la protezione di Carlo di Boemia e del fratello Giovanni di Corinzia, si governò autonomamente fino al 1341.

La comunità autonoma fu riconosciuta dallo stesso imperatore Carlo IV di Lussemburgo nel 1337.

La comunità compilò uno Statuto il quale riconosceva la funzione delle Regole, occupandosene solo in modo generale, e stabiliva che tutti i boschi dovevano considerarsi comuni agli uomini del Cadore, esclusi i “foresti” e gli immigrati, che pretendevano di entrare a far parte della Comunità, nel cui territorio trasferivano la residenza e la sede dei loro interessi.

Tale fenomeno polarizzò l’assetto della proprietà delle terre “utili” con fenomeni di aggregazione (degli originari o regolieri) e di avversione (per i foresti) comuni a tutto l’arco della montagna veneta.

Lo Statuto fu confermato anche dal Patriarca di Aquileia, che nel 1347 aveva infeudato il Cadore.

I cadorini non vollero rinunciare all’autonomia conquistata. 

Nell’atto di dedizione al Patriarca del 1347, accettarono di essere da lui governati e difesi, si dichiararono pronti ad obbedire attentamente ed umilmente ma contemporaneamente vollero essere completamente liberi ed esenti da tutte le fazioni e contribuzioni inoltre pretesero che i propri soldati non fossero obbligati ad uscire dal distretto del Cadore, o al massimo dal Friuli, e chiesero, ed ottennero, che il diritto e la giustizia fossero resi secondo statuti e consuetudini del Cadore e secondo il diritto comune.

Così l’autogoverno cadorino fu confermato dall’istituzione della Comunità Cadorina e dei dieci centenari, circoscrizioni amministrative minori.

Dopo che nel 1405 il Patriarca fu sconfitto dalla Serenissima, i cadorini si unirono alla Repubblica veneta nel 1420, nonostante un gruppo di essi propendesse per il passaggio all’Austria [10].

Durante il periodo veneziano furono conservati i privilegi concessi dal Patriarca del Cadore che pur unito formalmente alla Serenissima, riuscì a mantenere forti caratteri di autonomia.

Il patto di dedizione a Venezia del 1420 consentì ai cadorini di essere liberi, esenti e dispensati da ogni fazione, colletta tanto reale che personale e riconobbe al Consiglio Generale della Comunità Cadorina il potere di fare, di correggere e di riformare gli Statuti, che dovevano essere osservati, purchè non recassero pregiudizio alla Repubblica.

Fu stabilito anche che i cadorini dovessero essere giudicati da loro stessi, dalla loro gente.

A capo del Cadore fu posto un Capitano, o Conte del Cadore, e un Vicario, il quale veniva nominato dal Consiglio con il compito principale di amministrare la giustizia [11]; il Vicario in un primo tempo veniva eletto dalla Comunità e successivamente la nomina passò al Senato Veneto.

Mentre il capitano esercitava il potere esecutivo e doveva osservare gli Statuti e le consuetudini locali, il potere legislativo spettava al Consiglio Generale della Comunità, dal 1541 regolarmente composto da venti membri, due per ogni centenaro.

Il territorio cadorino fu diviso in dieci circoscrizioni amministrative, dette centenari, tra i quali fino al 1511 era compreso anche quello di Ampezzo.

A loro volta i centenari raggruppavano un insieme di Regole.

Il centenaro aveva una propria assemblea che disciplinava e tutelava gli interessi comuni delle Regole che lo componevano.

Era tenuto a rispettare le delibere del Consiglio Generale, a fornire un contingente armato e a pagare la colta.

Il centenaro, da considerarsi come un corpo politico speciale inviava messaggeri e trattava direttamente con Venezia [12].

All’interno dei centenari operavano le Regole organizzate in una assemblea detta “regula” o “fabula”[8]. [13] convocata, in via ordinaria, tre volte all’anno e, in via straordinaria, “al triplice suono della campana” con a capo il marigo affiancato da uno o due laudatori, due guardiani dei boschi e alcuni saltari.

Il Marigo (sindaco), i Laudatori (consiglieri) e il Saltaro (guardia del bosco e del pascolo), avevano cariche obbligatorie, temporanee e annuali, e venivano eletti nel Parlamento di San Marco su proposta del marigo cessante.

Ancor oggi, fanno parte della Regola l’insieme dei discendenti delle antiche famiglie originarie, figli di un regoliere, come capo-famiglia.

Regolieri si diventa per diritto di nascita; i “foresti” venivano così esclusi dal godimento del patrimonio collettivo.

La chiusura della Regola in un primo tempo non fu totale, si poteva diventare regolieri infatti se l’assemblea dei regolieri deliberava l’ammissione, dopo l’acquisizione della cittadinanza cadorina; era necessario abitare in loco per un certo periodo, contribuire alle fazioni personali e reali e pagare il benintrando.

Successivamente le Regole furono più rigide nell’ammissione dei foresti.

L’assemblea delle Regole deliberava anche i laudi, che dal 1456 dovevano essere redatti per iscritto e approvati dal Vicario.

I laudi erano tenuti al rispetto dei principi dello Statuto Generale della Comunità e si occupavano dei giorni di convocazione dell’assemblea, delle elezioni delle cariche, di pulizia rurale, di istruzione religiosa, di polizia mortuaria, e disciplinavano il godimento comune dei beni regolieri.

 

2.3 Il dominio austriaco

L’occupazione austriaca del Cadore iniziò nel 1511, ad opera dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo ma nonostante questo la popolazione d’Ampezzo chiese ed ottenne il riconoscimento dello Statuto del 1338, una limitata autonomia amministrativa e legislativa, ed il riconoscimento della proprietà privata della zona.

I diversi imperatori, che si successero nel corso dei secoli, riconobbero i privilegi e l’autonomia della comunità ampezzana, fino alla caduta della dominazione asburgica.

L’Austria emanò nel 1848 una legge riguardante i comuni, nacque così la prima figura del comune moderno14

Venne ordinato di sciogliere le servitù di pascolo, di legnatico e di altro, esistenti sul territorio austriaco ma la legge in Ampezzo venne ignorata fino al 1868, quando alcuni progressisti proposero di sciogliere le Regole cedendo l’amministrazione dei pascoli al Comune.

Nel 1880 gli oppositori delle Regole presentarono, con lo scopo di definire i rapporti tra la Regola e il Comune, una domanda di scioglimento delle promiscuità per fare in modo che i pascoli e i boschi fossero amministrati dal Comune (allora chiamato anche Commune inteso come università, totalità concreta di tutti i capifamiglia comproprietari anche dei boschi).

La questione venne risolta in sede giurisdizionale: il giudizio si concluse nel 1887 con un compromesso delle parti e intitolato “Convegno fra la Magnifica Comunità d’Ampezzo e le Regole”altra autorità fino al 1456. 15

Con tale documento ci fu il riconoscimento ufficiale e giuridico dei diritti delle Regole, che vennero fissati per iscritto.

Le Regole così ottennero un nuovo impulso vitale e poterono esplicare tutta la loro attività senza nessun intralcio.

Con il Convegno, oltre a fissare tutti i diritti delle Regole per iscritto, vennero elencate tutte le particelle fondiarie sulle quali avevano diritto di pascolo o che erano di loro proprietà assoluta e fu stabilito un nuovo regolamento per l’amministrazione interna.

Le Regole ottennero molto tranne la proprietà del suolo e quella del legname, che continuò ad essere amministrato dal Comune.

Il Convegno trasformò i diritti di proprietà della Regole, in diritti d’uso, e pur riconoscendoli nella loro interezza definì i seguenti principi fondamentali: le Regole sono la comunione di quelle persone che esercitano in modo indiviso i vari diritti di godimento; il regoliere può essere membro di una o più Regole ed il titolo di appartenenza è personale non collegato al possesso di un fondo o a professioni od attività specifiche; il diritto di appartenenza ad una o più Regole è inalienabile e si trasmette di padre in figlio; il “marigo” è il legale rappresentante della Regola verso terzi, egli non può rifiutare la nomina, se non per gravi motivi, pena ammenda pecuniaria o esclusione dalla Regola.

Molte sono le analogie tra le Regole cadorine e quelle ampezzane data la comune origine; anche in Ampezzo si diventa regolieri per diritto di nascita e rimane fermo il principio della chiusura della Regola ai “foresti”, con la possibilità di essere accettati tra i consorti dietro il pagamento di una quota, variabile in base alla possibilità e all’agiatezza del richiedente, fissata dall’assemblea.

Ma comunque alla fine l’ingresso dipende poi dal gradimento dell’assemblea.


 

2.4 L’Esperienza Unitaria

Con l’avvento del Regno d’Italia, nel 1806 fu proclamata l’abolizione della feudalità e, poco tempo dopo, venne stabilita la ripartizione dei demani, in linea con il principio rivoluzionario che faceva della proprietà individuale un diritto naturale.

Con la restaurazione e l’Unità d’Italia gli interventi di quotizzazione continuarono, ma in seguito fallirono.

Il legislatore avrebbe voluto favorire la piccola proprietà agraria e invece fu il latifondo a trarne i maggiori benefici, grossi appezzamenti divennero proprietà di pochi latifondisti.

Dall’Inchiesta agraria del 1877 cominciò a levarsi anche qualche voce a favore della proprietà collettiva.

Le nuove idee riguardanti la proprietà collettiva vennero riproposte anche nel dibattito parlamentare sulla legge n. 5489 del 1888 e sulla legge n. 397 del 1894 per le università agrarie, le partecipanze e le comunanze delle province ex pontificie.

In tali sedute venne presa per la prima volta in considerazione, nell’ordinamento statuale, la proprietà collettiva, come forma di appropriazione agraria alternativa a quella individuale, e per la prima volta il “pluralismo culturale diventava legge di uno stato” 16

Il finir di secolo fece registrare delle nuove aperture verso l’istituto della proprietà collettiva ma il fascismo tradì invece, in proposito, qualsiasi aspettativa17

Il tema della proprietà collettiva venne successivamente riaffrontato in Parlamento agli inizi del secolo; venne istituita un’apposita Commissione la quale aveva l’incarico di esaminare le problematiche riguardanti questo antico istituto.

Al termine dei lavori venne evidenziata la necessità di disciplinare “usi civici” e “dominii collettivi” con un unico testo legislativo.

Gli usi civici, diritti di una comunità ad usufruire di proprietà altrui, non potevano essere mantenuti nella condizione in cui si trovavano perché ritenuti di pregiudizio per l’economia nazionale.

Si susseguirono tre disegni di legge e, per giungere ad una sistemazione definitiva, fu necessario attendere la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, tuttora in vigore.

Questa è una legge generale che disciplina tutte le forme di godimento collettivo.

Con essa si cercò di dare una sistemazione unica e definitiva alla questione raggiungendo quella pianificazione sociale a cui ambiva il regime fascista.

Per creare un’agricoltura produttiva la legge del 1927 proponeva la creazione di piccole proprietà e piccole imprese agrarie, mantenendo l’abolizione degli usi civici e la quotizzazione della precedente esperienza; con essa venivano mantenuti solo i domini collettivi delle comunità, anche se limitati alle terre non destinate alla produzione agricola.

Vennero rivolte numerose critiche alla legge sul riordino; la legge del 1927 fu accusata di voler piegare situazioni giuridiche differenti, con origini storiche diverse, ai principi elaborati dalla scuola meridionale.

Le disposizioni fasciste furono applicate in questi luoghi nonostante la legge del 1927 avesse ignorato le realtà delle regioni settentrionali.

Per la legge del 1927 dovevano sopravvivere le sole terre civiche, mentre le proprietà collettive chiuse erano considerate una usurpazione e perciò dovevano essere aperte al godimento anche dei non originari.

Questo principio doveva valere anche per le Regole del Cadore, del Comelico e dell’Ampezzano.

La giurisprudenza si dimostrò sorda di fronte alle istanze delle Comunioni familiari montane.

Le Regole del Comelico e dell’Ampezzano che scelsero le vie giudiziarie per vedere riconosciuti i propri diritti ottennero scarsi risultati.


 

2.5 La nuova legge sulla montagna

La legge del 31 gennaio 1994 n. 97 18 considerava diversamente il ruolo della montagna, rispetto alle precedenti leggi riguardanti questo tema, poiché essa non è oggi considerata un problema da risolvere, ma piuttosto una risorsa di interesse nazionale da valorizzare e da salvaguardare.

Il legislatore ha visto in questo “modo di possedere” uno strumento adatto alla realizzazione delle finalità generali della legge, che consistono nella salvaguardia e nella valorizzazione della montagna.

La proprietà collettiva è quell’istituto idoneo al perseguimento di obiettivi fondamentali come la protezione dell’ambiente, valore protetto dalla stessa Costituzione a vantaggio dell’intera collettività nazionale, e al rilancio della produzione nel settore agro-silvo-pastorale di montagna, oggi in crisi.

Per la realizzazione di queste finalità, l’art. 3 della legge statale (l. n. 97/1994) sul riordino delle organizzazioni montane ha indicato alle Regioni delle linee guida da seguire nel riordino delle Comunioni familiari montane; ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa di attuazione prevista per le Regioni dall’art. 117, co. 2, Cost., il quale stabilisce che le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione, in quanto la proprietà collettiva non rientra tra le materie affidate alla potestà legislativa regionale corrente.

Il legislatore, consapevole dell’errore compiuto nel 1927, quando volle unire tutte le forme di proprietà collettiva in un’unica disciplina, ha ritenuto il legislatore regionale capace di fissare le norme del riordino in base alle diverse realtà locali.

La potestà legislativa regionale incontra il limite dei principi fissati dalla legge quadro statale; essa incontra un primo limite nella valorizzazione delle potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sotto il profilo ambientale e sotto quello produttivo.

Lo Stato vuole assicurare che le Regole continuino a conservare e a valorizzare i propri beni, per perseguire interessi propri di incremento della produzione, tutelando l’ambiente nell’interesse dell’intera collettività nazionale.

L’attenzione dell’ordinamento statale è rivolto direttamente alla gestione dei beni 19

Nel riordino delle organizzazioni montane le Regioni devono garantire l’autonomia statutaria e assicurare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, mentre alla legge regionale vengono demandate le modalità concrete di tale riconoscimento.

Alla legge regionale viene affidato il compito di disciplinare diversi aspetti delle proprietà collettive: le Regioni devono stabilire le modalità e i limiti del coordinamento tra le organizzazioni montane, Comuni e Comunità montane, e le condizioni per consentire il mutamento di destinazione d’uso dei beni.

Le leggi regionali devono garantire forme sostitutive di gestione dei beni in proprietà collettiva, in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, e assicurare il coinvolgimento delle Comunioni familiari nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nei procedimenti per la gestione forestale e ambientale e per la promozione culturale.

Alle Regioni è affidato il compito di stabilire le forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, delle deliberazioni e degli elenchi dei nuclei famigliari e degli utenti aventi diritto.

Le Regioni devono garantire la partecipazione dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie, mentre i criteri di appartenenza all’organizzazione vengono autonomamente fissati da questa, in base alle consuetudini e ai laudi.

I poteri pubblici devono garantire il buon funzionamento dell’organizzazione montana, per la conservazione del patrimonio ambientale.

La Regione Veneto con la l.r. n. 26 del 1996 ha attuato in modo dettagliato quanto disposto dalla normativa statale  rispettosa dell’autonomia regoliera, affrontando il riordino di questi antichi istituti preesistenti all’ordinamento statale moderno senza pregiudizi.

All’art. 1 la Regione riconosce le Regole e le considera quali soggetti concorrenti allo sviluppo socioeconomico del territorio montano e alla tutela ambientale.

La legge regionale n. 26/1996 ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostruzione prevedendo un apposito procedimento.

La legge della Regione Veneto sulle Regole ha unificato i diversi regimi a cui erano sottoposte le proprietà collettive dell’alto Veneto, riconoscendo a queste la personalità giuridica di diritto privato e l’autonomia statutaria prevedendo che ciascuna Regola sia retta da un proprio laudo o statuto e dalle proprie consuetudini.

La l.r. n. 26/1996 disciplina anche l’amministrazione dei beni regolieri, la pubblicità degli atti e i rapporti con gli enti locali e notevole importanza nel regime dei beni rivestono le disposizioni che riguardano il patrimonio antico.


[1] Le Regole sono un’antica associazione in cui si riuniscono i discendenti delle famiglie originarie, i Regolieri, sono una istituzione che nacque con lo scopo di regolamentare il rapporto fra l’uomo e la natura, di permettere un uso rispettoso, collettivo del territorio naturale finalizzato alla sopravvivenza e al benessere della popolazione. Il termine “Regola” deriva dal latino “regulare” cioè “dare norme” da cui “assemblea che da norme”. Cfr. il glossario della tesi.

[2] G. B. Pellegrini, Protostoria e storia antica, in Viaggio intorno a una provincia, Feltre, Libreria Pilotto Editrice, p. 23.

[3] G. Ciani, Storia del Popolo Cadorino, p. 45 e ss.

[4] G. L. Andrich, I beni comuni veneti, Foro Veneto I-XVI-1926 p. 101 e ss.

[5] G. Zanderigo Rosolo, Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV, Belluno, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, p. 47 e ss.

[6] Cfr. Zanderigo Rosolo, op. cit. supra a nt. 5, p. 39.

[7] Cfr. Zanderigo Rosolo, op. cit. supra a nt. 5, p. 40 e ss.

[8] G. Zanderigo Rosolo, op. cit. supra a nt. 5, p. 241 e ss.

[9] G. Doriguzzi, La proprietà regoliera nel Cadore, convegno, 1946.

[10] A. Ronzon, Il privilegio della Comunità del Cadore ad essa accordato dalla Repubblica di Venezia nel 1420 al tempo della dedizione, Lodi, 1895.

[11] A. Pertile, I laudi del Cadore, p. 463 e ss.[12] G. L. Andrich, Appunti di diritto pubblico e privato cadorino, Belluno, 1909, p. 15.

[12] G. L. Andrich, Appunti di diritto pubblico e privato cadorino, Belluno, 1909, p. 15.

[13] La Regola o Favola, scrive il Pertile, è denominazione che distingue il terreno di proprietà privata, o almeno distribuito in sorte a privati, con diritto comune di pascolo, acque, boschi e comune difesa: così demandato perché era posto sotto la salvaguardia dello Statuto, cioè nel novero di quei fondi che i cittadini si obbligavano a rispettare come beni individuali. Comunioni Familiari Montane vol. II.

[14] G. Richebuono, “Storia d’Ampezzo”, la Cooperativa di Cortina, 1923, p. 315 e ss.

[15] E. AA. VV. Romagnoli, “Comunioni Familiari Montane” vol. II, p. 149.

[16] P. Grossi, Un altro modo di possedere, Milano, Giuffrè, 1977, p. 373.

[17] M. Tamponi, Una proprietà speciale, Padova, Cedam, 1983, p. 132.

[18] G. De Martin, Le comunità di Villaggio nella nuova legge nazionale per la montagna, in “Bosco e Ambiente”, 1994, 3, p. 4 e ss.

[19] A. Germanò, Riordino e tutela delle Regole e delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali: il caso della Regione Veneto, in “Dir. Agricoltura”, 1995, 1, p. 67.


(Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi)
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