Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi


CAPITOLO QUINTO

L’IMPORTANZA SOCIALE DELLE REGOLE E LA DIFESA DELL’AMBIENTE

 

5.1 Le Regole come formazioni e scopi sociali

Le Regole nascono storicamente come istituti di profonda solidarietà [32] tra gli abitanti di determinate zone.

Una solidarietà imposta non soltanto da una fede religiosa o da una affezione familiare, ma sostanzialmente dalla necessità di difendere queste comunità isolate e povere da un ambiente ostile, soprattutto d’inverno, quando si viveva per mesi senza contatti con altre comunità, se non di tipo commerciale o visite parentelari.

La Regola, oggi, si presenta a metà tra l’associazione volontaria e l’appartenenza territoriale.

Alla proprietà collettiva in generale, e a quella regoliera in particolare, si riconosce un alto valore sociale, essa infatti presenta i vantaggi della proprietà demaniale senza averne i difetti, facendo partecipare alla produzione interi gruppi familiari e assicurando loro mediante la proprietà, il godimento ed il permanente benessere.

La funzione sociale svolta dalle Regole non si esplicava solo tramite l’utilizzo in comunione del territorio, ma anche tramite altri interventi in aiuto dei singoli regolieri o della comunità in generale.

Basti pensare che la Regola concedeva gratuitamente, per l’edificazione della casa e del fienile, gran parte del legname necessario, che scuole, municipi, chiese, strade comunali, ponti, acquedotti, segherie e tutte le opere pubbliche che necessitavano alla vita, venivano costruite a spese delle Regole, spesso senza la concessione di contributi statali e senza che il privato venisse gravato di nuove imposte o tasse.

La Regola provvedeva all’assistenza scolastica, sanitaria, ospedaliera, a favore di tutti i cittadini residenti che non potevano permettersele [33] Diversamente dal passato, oggi la Regola sembra un elemento estraneo all’ordinamento locale e in questo modo le varie possibilità degli enti regolieri non sono sfruttate per la loro intera potenzialità.

Infatti, nelle Regole Cadorine si è creata una frattura tra Regole e Municipio, cosa che non è avvenuta nell’ampezzano, dove si è saputo trovare un equilibrato accordo nella suddivisione dei rispettivi poli di interesse.

Perché il ruolo delle Regole diventi concreto, tenendo fede alle aspettative, è necessario stabilire un rapporto fattivo con il Comune e gli altri enti locali.

Bisognerà trasformare le funzioni della Regola per adeguarle sia al rapporto con il Municipio sia a quello con l’attuale realtà socio-economica, diversa rispetto a quella che ispira gli altri statuti regolieri, che sono rappresentati principalmente dalla soddisfazione delle esigenze particolari dei regolieri stessi.

Necessita quindi una trasformazione a sostegno dei nuovi comparti dell’economia montana cercando di non trascurare il ruolo di conservazione delle risorse di base, delle tradizioni, del folclore, delle antiche consuetudini, della cultura, dei dialetti ladini e delle qualità ambientali.

Come emerge dagli statuti [34] delle diverse Regole Cadorine, ai fini dello sviluppo economico-sociale della zona in cui essa opera, la Regola si propone anche degli interventi facoltativi in relazione alla propria disponibilità di bilancio ed a favore dei regolieri: la Regola vuole favorire la preparazione culturale e professionale; incoraggiare e promuovere il turismo in generale e lo sport; avviare la sperimentazione agraria e forestale e lo sviluppo della zootecnica ed attività connesse; favorire lo sviluppo dell’artigianato locale; intervenire con sussidi finanziari in caso di gravi calamità, che colpiscono i singoli regolieri; promuovere le manifestazioni folcloristiche locali; vuole anche, concorrere in Consorzio con altre Regole o Enti, alla istituzione e finanziamento di speciali “fondi di credito”, aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo delle attività turistiche, artigianali ed agricole, in base a speciali regolamenti approvati dalla assemblea; eseguire opere finanziate con il contributo della Regione o della Comunità Montana del Comelico e Sappada secondo i termini dell’art. 11 della legge regionale 3/5/1975, n. 49 e infine partecipare alla manutenzione degli edifici destinati al culto.

Pur essendo queste attività facoltative, fin dal sorgere delle Regole, sono state una caratteristica costante del loro modo di operare.

Gli enti regolieri, infatti, hanno avuto spesso un ruolo determinante in veste di propulsori dell’economia del Cadore ciò, in special modo, grazie all’azione di impulso, promozione e incentivazione di attività parallele a quelle agro-silvo-pastorali.

In particolare tra le attività di promozione economica con riflessi di utilità sociale, cui la Regola può dar vita, vi è senz’altro il settore turistico, che la legge n. 1102 del 1971 espressamente menziona nell’art.11.

L’esplicita indicazione legislativa, di una auspicabile promozione regoliera all’attività turistica, viene agevolata dalla possibilità di superare, previa autorizzazione regionale e salva la ricomposizione della primitiva consistenza forestale, il vincolo di destinazione del patrimonio regoliero.

Viene così dimostrata l’intenzione di vedere valorizzato l’aspetto dinamico dell’ente, rispetto a quello statico della conservazione e godimento dei beni.

Ciò è auspicabile che avvenga sia con realizzazioni dirette di opere base per l’economia locale, sia con l’incentivazione delle iniziative economiche dei regolieri evitando al tempo stesso che la gestione dei proventi possa dar luogo a fenomeni di mero assistenzialismo o di suddivisione “a pioggia” [35]delle risorse disponibili per lo sviluppo.

Questo si ottiene solamente con l’auspicato coordinamento tra le Regole, il Comune e la Comunità Montana.

Rimossi questi nodi, l’istituto regoliero può ridivenire un fattore essenziale per la conservazione delle risorse ambientali evitando il frazionamento eccessivo dei suoli ed assicurando, allo stesso tempo, una accurata gestione tecnica ed economica dei beni.

Sul piano sociale, la Regola può ancora concorrere a realizzare quell’equilibrio uomo-famiglia-comunità-territorio, che è decisivo anche ai fini della permanenza della popolazione in montagna.

Perché questo avvenga è necessaria un’opera di aggiornamento dell’Istituto che ovviamente deve essere condotta con sensibilità, a partire dalla riconosciuta parità della posizione della donna, all’apertura dei laudi ai forestieri in possesso dei requisiti richiesti: una coraggiosa operazione di rinnovamento, che conservi gli elementi positivi eliminando le scorie di un passato irrimediabilmente passato.

Alla fine di questo sforzo c’è il ritrovato valore della propria identità culturale e l’orgoglio della propria terra [36]

5.2 La tradizione e la tutela ambientale

Le Regole del Comelico nei loro statuti hanno tra gli obiettivi quello di conservare e migliorare i beni agro-silvo-pastorali, per questo motivo oggi si potrebbero ripristinare le rogazioni.

Nel settore della difesa, gestione e lavorazione del bosco e la cura dei pascoli, le Comunioni familiari sono in linea con il passato, che le ha viste protagoniste nella conservazione delle terre.

I vecchi regolieri invocavano la protezione e l’aiuto di Dio attraverso le processioni che si svolgevano nei tre giorni precedenti l’Ascensione, quando si innalzavano al Signore particolari preghiere, per i doni ricevuti e per chiedere che ogni attività umana fosse feconda.

Le Regole erano protagoniste nella tutela dell’ambiente e sarebbero titolate a far rivivere le antiche rogazioni, con le invocazioni per le terre e i boschi, caratterizzando queste liturgie con la presenza di amministratori, guardie boschive e del proprio stemma.

Nel sito della parrocchia di Candide, tra le tradizioni religiose locali, uno spazio è dedicato proprio alle rogazioni, praticate ancora oggi nella comunità guidata da don Attilio Zanderigo.

Il primo giorno la processione si svolge dalla chiesa di Candide fino a quella di Casamazzagno, dove viene benedetto il pane per soddisfare un voto del 1882 e celebrata la santa messa.

Emerge così l’importanza di richiamarsi alle radici della vita dell’uomo, perché senza la memoria l’uomo è privato della possibilità di radicarsi nella cultura delle generazioni passate, quel filo che lega l’esistenza personale alla storia, che deve essere utilizzato per un’attenta lettura del presente.

5.3 La tutela ambientale

La proprietà regoliera inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolata in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali, pur non rivestendo più lo stesso significato economico di cento anni fa, è stata riconosciuta e valorizzata dal legislatore per la capacità intrinseca di garantire sia la produttività che la protezione ambientale (art. 3 della l. n. 97/1994).

La proprietà regoliera riesce ad assolvere una funzione produttiva perché è in grado di assicurare una efficiente gestione del patrimonio collettivo formato da ricchi boschi e pascoli [37]

Le prospettive economiche per gli allevamenti montani non sono rosee, ma nonostante questo la manutenzione dei pascoli estivi e dei fabbricati annessi da parte delle Regole risulta comunque necessaria, per contrastare l’avanzata dei boschi, per impedire l’alterazione del paesaggio e per fronteggiare il rischio delle valanghe.

I maggiori benefici provengono dallo sfruttamento dei boschi, la selvicoltura deve superare delle difficoltà legate alla polverizzazione della proprietà e alla frammentarietà della gestione [38]

L’impresa selvicolturale ha bisogno, ora come anche in passato, di grandi estensioni per poter programmare gli interventi in cicli poliennali [39]

Le Regole sono riuscite a conservare il loro vasto patrimonio, in virtù del regime che impedisce le alienazioni, le divisioni e il mutamento di destinazione.

Le amministrazioni regoliere sono così in grado di programmare interventi a lungo termine perché consapevoli che in futuro il loro patrimonio verrà ancora gestito da altri regolieri, inoltre con l’attribuzione della personalità giuridica di diritto privato si assicura alle Regole la possibilità di agire con maggiore libertà, senza impedire ai soggetti pubblici libertà d’azione sul mercato [40]

Sotto il profilo produttivo, la gestione dei beni in proprietà collettiva regoliera soddisfa principalmente l’interesse dei soli regolieri, mentre nei confronti della collettività il vantaggio sarà indiretto e consisterà nella diminuzione della dipendenza di legame dall’estero, oltre a contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio montano.

Il regime del patrimonio antico assolve anche una funzione di tutela ambientale, che va a vantaggio dei regolieri e dell’intera collettività nazionale [41]

I regolieri oltre a conservare hanno anche curato, gestito e presidiato i pascoli e i boschi guardando al futuro.

L’esercizio da parte dei regolieri dell’attività selvicolturale, attraverso le regole della buona tecnica delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, dei piani di riassetto forestale garantisce la soddisfazione degli interessi  patrimoniali dei  regolieri e  consente la conservazione  del bene [42]

“Produzione” e “conservazione” sono concetti che qui coincidono perfettamente; si ha paura però che si incrini questo delicato meccanismo che ha consentito, attraverso la produzione, anche la salvaguardia del patrimonio regoliero [43]

Nonostante il mercato del legno stia vivendo un momento di crisi, gli interventi comunitari, finalizzati ad incrementare le superfici boschive, per diminuire le aree destinate all’attività agricola, in senso stretto, e a conservare il mondo rurale indipendentemente da finalità produttive, scongiurando lo spopolamento delle zone agricole, sostengono e promuovono le attività forestali.

E’ in crescita anche la funzione sociale svolta dai beni forestali, che si articolano nella funzione naturalistica, idrogeologica, microclimatica, igienica, estetico-paesaggistica, turistico-ricreativa[44]

La montagna sta assumendo sempre più la veste di “spazio di servizio”: in questo modo l’attività agricola deve essere integrata con altre attività [45]

Pertanto alle Regole tocca adeguare le forme di gestione del proprio patrimonio alle mutate condizioni economiche e alle nuove domande di servizi ambientali che provengono dal mercato.

Anche cambiando l’indirizzo “produttivo”, i regolieri continueranno ad amministrare i propri beni nel rispetto della risorsa, che “dovranno” consegnare “integra” ai propri discendenti.

La possibilità di tutelare l’ambiente montano è connaturata alla intrinseca struttura della proprietà collettiva regoliera che in perpetuo l’attività agro-silvo-pastorale soddisfa, oltre gli interessi privati dei regolieri, anche gli interessi pubblici dell’ambiente.

Interesse individuale e generale si fondono assieme, si raggiungono insieme senza alcun conflitto.

Il ruolo svolto dalle Regole per tutti vantaggioso, è stato colto anche dal legislatore che si è accorto dell’interesse ambientale sotteso ai beni regolieri e alla proprietà collettiva, e ne ha sancito il collegamento nella cd. legge Galasso n. 431 del 1985.

Questa, recante “disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ha cercato di porre un freno al crescente degrado ambientale del territorio nazionale, sottoponendo a vincolo paesistico una serie di zone individuabili in base a determinate caratteristiche geografiche e fisiche, ad eccezione delle zone gravate da usi civici e delle terre assegnate alle Università agrarie individuabili, attraverso il loro particolare regime.

La legge Galasso è andata ad integrare quanto disposto dalla legge n. 1497/1939 in tema di bellezze naturali, apportando notevoli modifiche alla disciplina della materia.

Questa legge vieta “qualsiasi modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”.

Solo in seguito all’approvazione del piano paesistico o urbanistico territoriale, sarà possibile apportare modifiche, che possano pregiudicare l’aspetto esteriore dei beni sottoposti a vincolo, previo rilascio dell’autorizzazione.

La funzione del provvedimento sarà quella di valutare la compatibilità dell’intervento con le esigenze di conservazione del bene, oggetto del vincolo.

Indipendentemente dal vincolo paesistico, imposto dalla legge Galasso, la proprietà collettiva è capace da sola, per le proprie caratteristiche intrinseche, di tutelare l’ambiente, grazie al particolare regime derogatorio e rispetto al diritto comune, disciplinato per gli usi civici e le terre civiche dalla legge n. 1766/1927 e per le proprietà collettive chiuse dalle consuetudini e dai laudi, e riconosciuto dal legislatore statale da ultimo con l’art. 3 della l. n. 97/1994.

In ragione di questo la dottrina aveva già delineato, prima della legge Galasso, un collegamento tra proprietà collettiva e interesse ambientale [46]

Un problema potrà essere quello di conciliare, con questi profili di tutela, l’esercizio di attività propria degli enti gestori dei beni in proprietà collettiva.

A questo proposito la tutela “ambientale” della proprietà collettiva regoliera non esclude l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali: queste saranno sempre ammesse in quanto non comportano un’alterazione permanente dello stato dei luoghi e rilevanti modifiche dell’assetto idrogeologico del territorio; ma qualora l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale comporti tali alterazioni del territorio sarà necessario il previo rilascio del nullaosta regionale [47]

Per quanto riguarda l’attività selvicolturale, la legge consente invece il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia [48]

Gli interventi selvicolturali condotti secondo le regole della “buona tecnica” consentono la conservazione del bosco, senza ostacolare il perseguimento dell’interesse paesaggistico [49]

Nel periodo successivo alla crescita economica degli anni ’60 e ’70 la tutela e la salvaguardia dell’ambiente diventano uno dei principali obiettivi della società in generale, tutelato dalla stessa Costituzione.

L’art. 9, co. 2, Cost. dispone che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione”.

L’utilizzo dell’espressione “Repubblica” va letto alla luce dell’art. 5 Cost.: altri soggetti possono concorrere alla tutela ambientale, come i corpi intermedi privati, quali appunto le Regole.

In questa direzione è intervenuto il legislatore che ha riconosciuto il ruolo delle Regole nella tutela dell’ambiente e la Regione Veneto le ha riconosciute quali “soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano”.

La proprietà regoliera viene protetta dal legislatore statale perché soddisfa (anche) un interesse pubblicistico.

L’ordinamento statale ha riconosciuto con effetto dichiarativo l’istituto regoliero e le sue caratteristiche di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, perché esso, come risulta dalla consuetudine e dai laudi, rende un servizio alla collettività intera [50]

Lo Stato ha affidato alle Regioni, enti gestori del territorio, il compito di intervenire unicamente sotto il profilo della gestione dei beni agro-silvo-pastorale, per valorizzarne le potenzialità produttive ed ambientali.

Lo Stato vuole evitare che il patrimonio antico possa subire pregiudizi, mentre si disinteressa, in nome del diritto di auto organizzazione riconosciuto dall’art. 2 della Cost. alle formazioni sociali, dell’organizzazione interna se non per garantirne il funzionamento con la consapevolezza che le Comunioni familiari hanno saputo da sole tutelare l’ambiente.

C’è la convinzione che la tutela del “patrimonio naturale” non debba andare disgiunta da una adeguata considerazione delle necessità delle popolazioni locali.

Il rapporto uomo-ambiente non deve essere per forza conflittuale.

Le Regole da sempre hanno saputo custodire i valori naturalistici del proprio patrimonio, e giustamente lo Stato ne riconosce il merito garantendo loro la possibilità di gestire le aree protette.

Tra i gestori dei demani collettivi, da intendersi come enti gestori di patrimoni in proprietà collettiva, rientrano sicuramente anche le Regole.

L’esclusione si giustifica in virtù dell’interesse pubblico/ambientale sotteso ai beni in proprietà collettiva.

Sull’interesse ambientale connesso alla proprietà collettiva è intervenuta anche la Corte Costituzionale la quale ha dichiarato che, per i beni silvo-pastorali delle terre civiche, “la designazione pubblica all’utilizzazione come fattori produttivi, viene subordinata nel nuovo ordinamento costituzionale, all’interesse di conservazione dell’ambiente naturale in vista di una utilizzazione come beni ecologici, tutelato dall’art. 9, co. 2, Cost.”.

L’interesse ambientale sotteso ai beni in proprietà collettiva ha stabilito la legittimità costituzionale che attribuisce al Commissario degli usi civici il potere di iniziativa processuale.

La conservazione degli usi civici coincide con l’interesse pubblico nella misura in cui contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e, ad avviso della Corte, il “potere dei commissari di provvedere d’ufficio alla tutela giurisdizionale non è riferibile se non a siffatto interesse…e, con esso indirettamente anche all’interesse delle popolazioni titolari dei diritti civici, non sempre coincidente con gli interessi particolari portati dall’amministrazione regionale”.

5.4 Le Regole nell’attuale contesto socio-economico

Nel corso dei secoli, le Regole hanno svolto un ruolo di fondamentale importanza soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della montagna e secondariamente salvaguardando il mantenimento di tradizioni ed usanze, consentendo, attraverso quello spirito di coesione e di solidarietà che ha sempre contraddistinto i regolieri, di superare con successo tutte le difficoltà dovute all’asperità del terreno e alla rigidità del clima.

I tempi sono molto cambiati e le Regole si sono dovute adeguare a tali cambiamenti denotando un’elasticità che ha permesso loro di trasformarsi, da fonte di sostentamento primaria e di tipo assistenziale in importanti enti di tutela finalizzati ad evitare speculazioni da parte di soggetti privi del minimo interesse nella natura e capaci di portare alla distruzione del patrimonio boschivo.

Al giorno d’oggi, anche la montagna ha assunto caratteristiche economiche postindustriali e terziarizzate e alle attività classiche di allevamento e di produzione del legname tipiche della montagna, si sono affiancate oltre allo sviluppo del settore turistico anche fiorenti attività piccole industriali (ad es. le occhialerie che oltre a dare lavoro alla quasi totalità degli abitanti della zona hanno contribuito a rendere la stessa un centro altamente industrializzato) come citato anche nel paragrafo precedente.

I ruoli delle Comunioni familiari pur cambiati sono comunque sempre frutto della tradizione culturale in cui le Regole si riconoscono.

A differenza di un tempo hanno una fondamentale importanza per la conservazione ambientale e rispondono alle esigenze dell’industria turistica attraverso la promozione di svariate iniziative di valorizzazione della tradizione locale.

Il loro scopo in questo momento è soprattutto quello di indirizzare e informare i turisti, imponendo alcune norme di comportamento e stabilendo sanzioni per chi non rispetta quanto prescritto, al fine di conservare e mantenere il patrimonio forestale.

Lo stesso concetto di ambiente è cambiato, da risorsa disponibile di cui tutti godevano, l’ambiente è diventato un bene da proteggere e la tutela diviene per gli abitanti diritto di vivere in un ambiente salubre.

L’opera svolta dalle Regole è stata importante per l’equilibrio naturale delle zone da loro gestite, in quanto l’importanza del patrimonio comune rendeva l’utilizzo di questo controllato e finalizzato alla sopravvivenza della comunità.

Il controllo esercitato, le sanzioni previste e la gestione collettiva permettevano uno sfruttamento razionale delle risorse in un ottica volta al risparmio, che ha consentito alle Comunità di svilupparsi facendo affidamento sul patrimonio comune.

I pascoli e i boschi di proprietà delle Regole sono stati gestiti con l’obiettivo della massimizzazione del benessere della comunità.

L’utilizzazione del legname legato alle varie necessità delle famiglie e l’impiego sociale dei proventi ottenuti dalla vendita, sono state le principali caratteristiche della gestione collettiva dei boschi finalizzata al sostegno dei servizi pubblici necessari della comunità.

La “difesa del suolo, la regimazione delle acque, la conservazione del territorio, l’igiene e la salute”51 sono alcune opere svolte dalle Regole nel proprio interesse e sono quelle che oggi hanno assunto una grande importanza legata alla tutela ambientale di cui ne gode l’intera società.

Le Regole gestivano ciò che era sufficiente e necessario, erano comunità di auto  sussistenza, non avevano la cultura tipica delle società attuali legate al surplus; erano comunità probabilmente con una crescita vicino allo zero52, fatto questo comune a quasi tutte le comunità agricole europee ed esisteva in esse un concreto equilibrio tra risorse disponibili e soggetti legittimati a fruirne.

Oggi per ottenere un’ottima gestione del territorio bisogna “evolvere conservando”, cosa fatta anche in passato dai consorti delle varie Regole, magari inconsciamente.

Le Regole, proprietarie di vasti territori, collegano l’economia all’ecologia attraverso l’uso di una cultura di mantenimento e tutela.

E’ opinione del Carletti affermare che la causa formale del degrado ambientale sia data dal concorso tra l’innovazione tecnologica e la proprietà individuale; questo è fonte di profitto e risponde alle esigenze di un’economia di mercato capitalistica perdendo però di vista il bene più importante in possesso delle società moderne e cioè l’ambiente, inteso come insieme di beni materiali e immateriali che permettono all’uomo di sopravvivere.

Si comincia a riflettere sul fatto che l’uomo non sia il padrone della natura ma solo una sua parte, che la natura non è a suo uso e consumo incondizionato ma è la “madre” da cui tutti traiamo giovamento e forza; la natura è per noi un bene che dobbiamo saper padroneggiare, se vogliamo sopravvivere, è un bene in sé che dobbiamo rispettare, se vogliamo vivere bene.

32 I. Cacciavillani, Le “Regole” oggi. Validità attuale dell’istituto, Riv. “Dolomiti” nr.6 dicembre 1995 p. 59.

33 G.Doriguzzi, La proprietà regoliera nel Cadore, Belluno, 1946, p. 11.

34 STATUTO, Regolamento di Rifabbrico. Cfr. il glossario della tesi.

35 G. C. De Martin, Le Regole cadorine fra tradizione e adeguamento, p. 14.

36 I. Cacciavillani, Le “Regole” oggi. Validità attuale dell’Istituto, Riv. “Dolomiti” nr.6 dicembre 1995 p. 62.

37 E. Romagnoli, Forme di utilizzazione per i pascoli delle comunanze agrarie in “Riv. dir. agr.”, 1971, I, p. 175.

38 U. Bagnaresi, in Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa, p. 275 e p. 276.

39 U. Bagnaresi, L’istituto consortile come strumento di gestione della proprietà agro-forestale della montagna italiana, in “Bosco ambiente”, 1995, 3, p. 4.

40 E. Romagnoli. in op.cit.supra a nt., 32, p. 181.

41 A. Germanò e E. Rook Basile, sul riordinamento

42 A. Germanò, Recensione a A. Abrami,

43 S. Alessandrini, La tutela del bosco dopo la legge Galasso, in “Nuovo dir. agr.”, 1989, p. 229 e U. Bagnaresi, Selvicoltura e ambiente, in “Montagna oggi”, marzo-aprile 1998,

44 P. Nervi, I beni silvo-pastorali di interesse pubblico: per chi e per che cosa. In “Ec. Trentina”, 1989, I, p. 24.

45 U. Bagnaresi, in Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa, p. 270

46 F. Carletti, Gli utilizzi d’uso civico come modello per l’ambiente, in “Nuovo dir.agr.”, 1983, p. 445.

47 A. Abrami, La normativa ambientale ed i suoi riflessi sull’ordinamento forestale, p. 329.

48 A. Abrami, op.cit. supra a nt.42, p. 31.

49 F. Adornato, L’ordinamento giuridico forestale, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comparato, diretto da L. Costato, p. 799.

50 A. Germanò, Riordino e tutela delle regole e delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali: il caso della Regione Veneto, in “Dir. Agricoltura”, 1995, 1, p. 65.

51 M. Merlo, “Aspetti economico sociali della gestione dei boschi appartenenti alle comunità di villaggio”.

52 L. Bernabò, “Comunità di villaggio e nuova cultura del territorio”.


(Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi)
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