Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi


CAPITOLO TERZO

I LAUDI DEL CADORE

 

3.1 La storia e il contenuto dei Laudi

Ai fini della comprensione delle Regole è importante capire con precisione cosa Dall’inizio del secolo XIX, con il termine “Laudi” si indicarono gli Statuti delle Regole, le redazioni scritte delle norme che disciplinavano l’attività delle stesse, approvate dall’assemblea dei Regolieri.

I Laudi erano dei codici rurali che fissavano originariamente l’ammontare della pena ed il risarcimento per i danni causati alle colture, la “consuetudo loci” secondo la quale il marigo e i laudatori dovevano proferire la loro “sentenciam seu laudum” [20] Nei periodi precedenti al 1200 non c’erano regole scritte ma solamente “usi” tramandati oralmente di padre in figlio.

Successivamente si cominciarono a porre per iscritto quelle regole che dovevano essere ribadite o modificate a causa di abusi o di nuove, e diverse, circostanze.

I Laudi più antichi vennero scritti in latino e, solo successivamente furono tradotti, mentre i nuovi si incominciarono a redigere in italiano.

La redazione del testo, che veniva in seguito deliberato dall’assemblea (fino al 1456 l’approvazione da parte dell’assemblea dei regolieri dava all’atto la piena validità), era affidata ai laudatori o ad un gruppo ristretto di regolieri.

L’atto poi veniva rogato da un notaio; iniziava con l’indicazione della data e del nome degli intervenuti, o di tutti gli aventi diritto, o ancora dei delegati alla compilazione, tra i quali troviamo il marigo e i laudatori.

Una deliberazione, poi inserita tra le riforme dello statuto nel 1545, prevedeva che le Regole potevano darsi o riformare, se regolarmente convocate, i propri laudi, i quali venivano successivamente presentati al vicario che, dopo averli esaminati, li approvava, affermava e ratificava e dava loro piena legalità.

I Laudi disciplinavano la vita regoliera o comunale.

Stabilivano ad esempio i giorni di convocazione delle Regole o del comune, l’elezione del marigo (sindaco), dei laudatori (assessori) e delle altre cariche, stabilivano l’inizio e la fine del pascolo, le punizioni per chi danneggiava i beni altrui, le feste religiose da osservarsi ecc. [21], la tutela contro gli estranei, la procedura per le appellazioni; verso la fine del 1300 si aggiunsero poi delle norme di polizia urbana, quelle antincendio, la disciplina dei boschi e quella dei beni della chiesa.

Nella riunione in comune di tutti i Consorti ognuno poteva fare una proposta, la quale, se trovava il consenso degli altri Consorti, veniva approvata ed entrava subito in vigore; toccava ai laudatori studiare ed approvare poi la proposta.

Per le norme fissate per iscritto veniva utilizzata la formula del “Laudamos quod” nel significato di “stabiliamo che”.

Poiché le Regole, nel periodo patriarcale, tendevano a troppa autonomia, l’autorità centrale ottenne la scrittura ed il controllo dei Laudi; il Laudo diventò così valido solo dopo l’approvazione del Vicario del Cadore.

Erano tre gli ordini di norme che costituivano l’ordinamento Regoliere: il Laudo (come regolamento privato delle terre), le consuetudini dell’ordinamento fondiario locale e gli Statuti Generali della Comunità di Cadore.

I principi del regime fondiario trovavano il loro sviluppo nei Laudi, i quali regolavano con le norme il godimento delle terre comuni, di cui la Regola, come assemblea dei Capi-Famiglia consorti, disponeva.

L’ordinamento regoliero era costituito da una serie di norme ed auto limitazioni, che la popolazione si era imposta e che sono in seguito continuate attraverso il consenso della popolazione nel tempo.

In tutti i Laudi tutti dovevano collaborare e prestarsi al servizio dei consociati, tutti dovevano accettare l’elezione ad un incarico, dovevano accettare un ufficio ed esercitarlo, in questo modo tutti si assumevano una parte di responsabilità e contribuivano a conservare la buona armonia tra i regolieri.

I regolieri si occupavano di interessi comuni attuando così una forma di democrazia regoliera che funzionava perché perseguiva scopi delimitati e perché operava in uno spazio circoscritto.

Le altre norme per l’amministrazione del comune e della Regola erano fissate dallo statuto della Magnifica Comunità di Cadore, detta anche Banca [22] Tutti potevano trarre dalla terra ciò di cui avevano bisogno, ognuno da questo punto di vista riceveva tutela.

Oggi si vorrebbe mantenere queste consuetudini e dar loro una nuova importanza per non perdere la coesione sociale del gruppo, disgregando quei valori che accompagnano la disciplina del territorio.

3.2 I “Regolieri”

I “Regolieri” o i “Consorti” sono gli appartenenti alla Regola, tutti coloro che costituiscono una comunione di persone e di beni, allo scopo di esercitare, in modo indiviso, i propri diritti sui beni agro-silvo-pastorali di proprietà della Regola, secondo le antiche usanze e le consuetudini.

Sono considerati regolieri e quindi iscritti nella Anagrafe della Regola, se residenti anagraficamente e di fatto nel Comune, i discendenti, in linea paterna, dagli antichi originari: il coniugato o il vedovo, con o senza prole, che costituisca nucleo familiare a se stante; il figlio maschio di regoliere legittimo o legittimato, o riconosciuto o adottato, che ha raggiunto la maggiore età; il figlio maschio riconosciuto solo dalla madre, a sua volta figlia di regoliere, che ha raggiunto la maggiore età e solo se conserva il cognome dell’avo materno; il tutore dei minorenni ed interdetti, figli maschi del regoliere morto, e ancora la vedova di un regoliere con figli maschi minorenni, fino a quando dura lo stato di vedovanza e tutti i figli maschi che abbiano raggiunto la maggiore età.

La qualifica di regoliere si acquista o per disposizione statutaria, nei casi definiti, o per nascita da discendenti in linea maschile, legittimi o legittimati o riconosciuti da appartenenti a famiglie regoliere, quando hanno i requisiti stabiliti.

Il regoliere può farsi rappresentare, nei rapporti con la Regola, dal coniuge, da un figlio maggiorenne o da un altro regoliere, in questo caso sarà necessaria una specifica delega scritta che dovrà essere presentata alla segreteria della Regola entro i termini fissati.

I regolieri temporaneamente assenti per lavoro, ma residenti anagraficamente nel Comune, mantengono l’iscrizione nella Anagrafe della Regola.

L’elenco dei regolieri può essere modificato durante l’anno solo per morte, interdizione o sospensione dei diritti del regoliere; esso comunque deve essere approvato dalla Commissione Amministrativa entro la fine di gennaio di ogni anno.

Il diritto a far parte della Regola è basato sul vincolo agnatizio con gli antichi originari.

Vi fanno parte, perché discendenti dalle antiche famiglie originarie, le persone adulte di sesso maschile che, direttamente o per via ereditaria, abbiano sempre goduto pacificamente dei diritti propri dei regolieri, concessi dagli organi legittimi della Regola.

Le famiglie sono rappresentate dal regoliere capo famiglia.

I regolieri godono i diritti definiti dallo Statuto e dai Regolamenti, riguardanti la partecipazione all’Assemblea generale con diritto di voto attivo e passivo, il diritto di rifabbrico, quello in relazione al fabbisogno, quello del legnatico, del pascolo, di erratico e di raccolta dei frutti spontanei e quello di altre assegnazioni stabilite da speciali regolamenti.

Lo Statuto prevede anche la perdita della qualifica di regoliere, la quale può avvenire in diversi modi: dopo venti anni in cui il regoliere non abbia chiesto o non abbia ottenuto la piena integrazione nei propri diritti; dopo cinque anni di mancata partecipazione alle assemblee in quanto risulta residente fuori dal Comune; se il regoliere, pur avendo la residenza nel Comune, non ha partecipato per tre anni consecutivi alle assemblee.

Il riacquisto della qualifica di regoliere può avvenire attraverso la presentazione di una richiesta scritta, da parte dell’interessato, alla Commissione Amministrativa che vi provvederà in merito con motivata deliberazione.

Sono diversi i casi che riguardano la sospensione dal diritto di regoliere e in relazione a questo, sono previsti periodi di sospensione che possono andare da cinque a dieci anni, da uno a dieci, da due a quattro anni in relazione alla gravità dei fatti e finchè non abbiano soddisfatto il loro eventuale debito.

Le motivazioni della sospensione possono riguardare i casi di indebito maneggio di denaro o beni della Regola o nel caso in cui i regolieri abbiano agito in palese e grave violazione dello Statuto; in caso di mancata restituzione dei sussidi o in caso di non intervento alle riunioni senza giustificato motivo.

La sospensione dai diritti deve essere deliberata dall’Assemblea dei regolieri o dalla Commissione amministrativa.

Esiste una grande differenza tra la sospensione e la perdita dei diritti vista in precedenza, sia a livello teorico ma anche e soprattutto a livello pratico.

La sospensione riguarda la perdita temporanea della facoltà di esercizio nei diritti.

Il soggetto, al verificarsi di una particolare situazione, viene sospeso e da quel momento, pur essendo sempre regoliere, non può esercitare i diritti connessi per un limitato periodo di tempo.

La perdita dei diritti regolieri è invece la diretta conseguenza della decadenza dallo stato di regoliere: se viene meno ciò che ha causato il sorgere dei diritti vengono meno anche questi.

L’Assemblea straordinaria dei regolieri può anche, su richiesta scritta degli interessati, deliberare, con votazione segreta, di riconoscere la qualifica di regoliere a coloro che risiedono nel Regolato ininterrottamente, per un periodo concordato, e non facciano già parte di altre Regole.

Se l’Assemblea ne riconosce la qualifica, il neo regoliere acquisisce tutti i diritti ed i doveri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti interni alla Regola.

Ci sono infine altri aventi diritto che godono di fabbisogno, di legnatico, di pascolo, di erbatico, di raccolta di frutti spontanei e di altre assegnazioni che potranno essere stabilite a loro favore e queste sono: la vedova di regoliere senza prole o con prole femminile, finchè dura lo stato di vedovanza, le maggiorenni nubili, figlie di regoliere o portanti il cognome dell’avo regoliere, che vivono separate dalla famiglia e le donne abbandonate, o che vivono separate dal marito regoliere, o dai figli fino alla pronuncia della sentenza di divorzio.

 


3.3 I diritti

Nel precedente paragrafo sono emersi, dallo Statuto e dai Regolamenti, i diritti dei regolieri: la partecipazione all’Assemblea generale come diritto di voto attivo e passivo; il diritto di rifabbrico; il fabbisogno di legnatico, di erbatico, pascolo e raccolta di frutti spontanei, di assegnazioni stabilite da speciali regolamenti.

La Regola ha lo scopo di favorire lo sviluppo edilizio, di migliorare le condizioni igieniche dell’abitato e di aumentare la ricettività ai fini turistici, concede dei sussidi in denaro ed in legname, per la costruzione di nuove case d’abitazione, per l’ampliamento e per l’acquisto di case esistenti, e per la loro manutenzione.

La Regola ha inoltre lo scopo di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, a questo fine concederà dei sussidi in legname e in denaro per la costruzione di nuovi fabbricati come stalle e fienili e per la loro manutenzione ed ammodernamento.

Lo Statuto prevede contributi con sussidi in legname o denaro per nuove iniziative, turistiche, artigianali ed industriali.

I Consorti acquisiscono il diritto ad essere soddisfatti dalla Regola per quello che è il loro fabbisogno di legna.

Condizione necessaria e sufficiente per godere tale diritto è che esista effettivamente la necessità e soprattutto che la legna o il legname sia atto a soddisfare esigenze esclusivamente di tipo familiare non di tipo industriale.

Riemerge così lo scopo originario delle Regole che è quello del reciproco aiuto e della sussistenza della gente che vive nel territorio evitando alterazioni degli equilibri naturali e ambientali.

I regolieri, proprietari dei terreni e dei boschi intestati alle Regole, hanno il diritto a godere dei frutti della terra derivanti dallo sfruttamento delle proprietà collettive.

Questo diritto può essere esercitato solo se esiste effettivamente la necessità.

Una volta ottenuta la quantità di cui si ha bisogno, ogni cattivo uso e soprattutto la sua commercializzazione sono passibili di sanzioni, come per esempio la sospensione dall’esercizio dei diritti regolieri.

Per quanto riguarda il legname da opera, il diritto a percepirlo in relazione al fabbisogno sorge in due diversi casi: nell’ipotesi di rifabbrico o di acquisto della casa nella quale la famiglia stabilisce la propria stabile dimora o nell’ipotesi di manutenzione e conservazione della stessa.

La Regola fa fronte alle spese e agli oneri del rifabbrico con i proventi dei tagli ordinari dei boschi e con lo stanziamento annuale a bilancio di una somma a tale scopo, somma che sarà limitata in relazione alle possibilità economiche della Regola.

L’erbatico può essere preteso nella misura in cui si eserciti direttamente o indirettamente una attività zootecnica.

Il soggetto avrà diritto a far pascolare i propri capi sui pascoli comuni ed ha diritto al fieno necessario a far svernare le proprie bestie.

La Regola può stabilire dei contributi per alleggerire le spese di pascolo come pure stabilisce le spese e le date dell’alpeggio, in base alle antiche tradizioni e consuetudini e in relazione all’andamento stagionale.

 


3.4 Gli organi

La Regola come emerge dallo Statuto si compone dei seguenti organi: l’Assemblea dei regolieri, la Commissione amministrativa, il Presidente e il Comitato dei Revisori.

L’Assemblea dei regolieri è costituita da tutti i regolieri, iscritti nell’elenco dei regolieri aventi diritto, ed è il massimo organo deliberativo della Regola.

Essa viene convocata in seduta ordinaria, normalmente nel periodo che va da gennaio a marzo di ogni anno, ed in seduta straordinaria, su deliberazione della Commissione amministrativa o quando un decimo dei regolieri aventi diritto ne faccia richiesta con istanza motivata.

In prima convocazione la seduta è valida se sia presente almeno la metà più uno dei regolieri aventi diritto; in seconda convocazione, che potrà essere fissata per un’ora dopo, la seduta sarà valida con qualsiasi numero di presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione amministrativa, che ha potere discrezionale per mantenere l’ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

In caso di assenza del Presidente o del vice Presidente della Commissione amministrativa, l’Assemblea è presieduta da un altro Amministratore o regoliere scelto fra i presenti.

Il Presidente fa l’appello dei presenti, presenta gli argomenti all’ordine del giorno, dà la parola ai regolieri, modera la discussione, pone ai voti tutte le proposte secondo l’ordine che ritiene opportuno, proclama i risultati della votazione.

La votazione deve essere segreta quando tratta di questioni concernenti persone, o quando la maggioranza lo richiede, palese, per appello nominale o per alzata di mano, negli altri casi.

Gli astenuti si computano sia per determinare il numero legale dei presenti sia per stabilire la maggioranza necessaria perché le deliberazioni siano approvate.

L’Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno, è competente a deliberare, a maggioranza di voti, ad esempio l’approvazione dei bilanci, costituiti dal conto consuntivo dell’esercizio precedente e dal bilancio di previsione per l’esercizio in corso, entro i termini stabiliti.

I membri della Commissione amministrativa non hanno diritto di voto per l’approvazione del conto consuntivo; per la nomina del Comitato dei Revisori; per l’accettazione dei lasciti; per l’alienazione di beni immobili del patrimonio disponibile, sulle servitù e transazioni riguardanti la proprietà di detti beni, la cessione di crediti portanti ipoteche, la costituzione di rendita fondiaria.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei regolieri iscritti in elenco e delibera, a maggioranza di voti, purchè alla votazione partecipi almeno un terzo dei regolieri, sui seguenti argomenti di sua competenza: sulle modifiche dello Statuto; sulla diversa destinazione e costituzione di servitù ed ogni altro atto che modifichi i diritti ed i vincoli relativi al patrimonio antico; sulla mozione di sfiducia e revoca degli Amministratori e infine sull’accettazione di nuovi regolieri.

L’Assemblea può incaricare una o più persone di riferire il merito agli oggetti che esigono speciale esame e può conferire agli amministratori, ai regolieri e a terzi deleghe, mandati e procure, sia in forma generale che speciale, per determinati problemi o affari di sua competenza.

La medesima facoltà è data alla Commissione amministrativa.

I regolieri hanno diritto di presentare interpellanze ed interrogazioni alla Commissione amministrativa, la quale potrà rispondere seduta stante o in una successiva adunanza.

Un altro organo importante è la Commissione amministrativa che rappresenta l’organo esecutivo.

Essa è composta da cinque membri eletti mediante votazione segreta fra i regolieri iscritti nell’elenco e la sua durata in carica è di cinque anni.

Le elezioni della Commissione amministrativa vengono fatte nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato.

E’ il Presidente che convoca l’Assemblea per le elezioni con avviso recapitato ai regolieri o consegnato all’ufficio postale trenta giorni prima della data fissata.

L’avviso riporterà le principali norme per lo svolgimento delle operazioni elettorali e allegato il certificato elettorale.

E’ compito del presidente dell’ufficio elettorale proclamare gli eletti successivamente all’ultimazione delle operazioni di scrutinio e previo accertamento, diretto o su reclamo, di eventuali casi di ineleggibilità o incompatibilità.

Per l’elezione della Commissione amministrativa, ciascun regoliere iscritto nell’elenco dispone di quattro voti individuali, che possono essere assegnati liberamente, mediante votazione segreta, a regolieri iscritti nell’elenco ed aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto.

Si intendono eletti i cinque regolieri che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il più anziano di età.

La Commissione amministrativa a questo punto entrerà in carica non oltre dieci giorni dopo la data delle elezioni.

L’elezione è valida se partecipa alla votazione la metà più uno dei regolieri iscritti nell’elenco, diversamente la votazione viene ripetuta una settimana dopo, alla medesima ora e con le medesime modalità, e sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti.

La Commissione amministrativa delibera a maggioranza di voti; le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre dei cinque membri.

Sono molte le sue competenze, essa delibera ad esempio: sulle utilizzazioni o vendite boschive ordinarie e straordinarie; sui crediti di rendita fondiaria e di servitù; sulla convocazione dell’Assemblea generale; sulla approvazione di progetti relativi all’esecuzione di lavori ecc..

La Commissione amministrativa può essere sottoposta a mozione di sfiducia nel caso di gravi ed accertate irregolarità, come le violazioni delle norme, contemplate dallo Statuto, che provocano danni morali e materiali alla Regola o ai singoli regolieri.

L’Assemblea straordinaria dei regolieri ha il compito di decidere sulla mozione di sfiducia; se la mozione di sfiducia viene approvata, e l’Assemblea non nomina un Amministratore unico, la Commissione amministrativa rimane in carica per indire poi nuove elezioni.

Contro il provvedimento di revoca di uno o più Amministratori, questi possono ricorrere al Giudice ordinario, se la revoca avviene senza giusta causa.

Se le accuse contenute nella mozione di sfiducia risultano infondate, i presentatori della stessa potranno essere sospesi dai diritti di regoliere per un periodo che varia in relazione alla gravità delle accuse medesime.

La deliberazione  di sospensione è di competenza dell’Assemblea.

Se per qualsiasi motivo la Regola si viene a trovare senza Presidente e Commissione amministrativa, l’Assemblea dei regolieri viene convocata per la nomina di un Amministratore unico scelto fra i regolieri a votazione segreta.

Esso svolgerà l’ordinaria amministrazione e provvederà all’indizione delle elezioni per la nomina della Commissione amministrativa nel più breve tempo possibile, comunque non oltre sei mesi dalla data della nomina.

L’organo più rappresentativo all’interno delle Regole è ricoperto dal Presidente o Capo Regola, legale rappresentante della stessa; egli è eletto dalla Commissione amministrativa nella prima seduta dopo le elezioni, a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, eletto subito dopo la nomina del primo; in caso invece di morte, sospensione, revoca, decadenza o dimissioni del Presidente si procederà alla sua sostituzione.

Al Capo Regola spetta: presiedere l’Assemblea generale e la Commissione amministrativa; rappresentare la Regola in tutti gli atti ed in tutti i giudizi; dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale e della Commissione amministrativa; firmare i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, i verbali delle riunioni, gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento ed ogni altro documento inerente l’attività della Regola ecc..

Il quarto e ultimo organo della Regola, menzionato dallo Statuto, è il Comitato dei Revisori.

L’Assemblea annuale, chiamata ad approvare il conto consuntivo, elegge inoltre tre regolieri con l’incarico di Revisori del conto successivo. L’elezione avviene con voto segreto e limitato a due nominativi: colui che ottiene il maggior numero di voti ha la funzione di Presidente dei Revisori.

Non possono essere Revisori i membri della Commissione amministrativa, i loro parenti e affini entro il secondo grado, e coloro che sono amministratori di consorzi, società ed enti in cui la Regola abbia parte.

Vengono applicati anche ai Revisori i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i membri della Commissione amministrativa.

I Revisori rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

Se nel corso dell’anno vengono a mancare per morte, incompatibilità, dimissioni o altro motivo uno o più Revisori, chi rimane in carica procede per surrogazione; se nessuno rimane in carica il Presidente della Commissione amministrativa convoca entro sei mesi l’Assemblea per la sostituzione.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente, delibera con il voto favorevole di almeno due dei suoi membri e può chiedere l’assistenza del Segretario della Regola.

I Revisori possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

I verbali delle deliberazioni e degli accertamenti, sottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito registro; il Revisore dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le sue competenze riguardano il controllo dell’amministrazione della Regola, la vigilanza sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti interni, l’accertamento della regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci, sia in relazione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, che a corretti criteri di valutazione.

20 G. Zanderigo Rosolo, Appunti per la Storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII e XVI.

21 G. Gabbiani, Breve storia del Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 1992, V ed.

22 G. Ciani, Storia del popolo cadorino, p. 44.


(Il Ruolo Sociale delle Regole Cadorine di Lisa Guzzi)
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